Art. 182 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi. In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi. In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Amministrazione della comunione affidata a un solo coniuge

L’art. 182 disciplina le ipotesi in cui uno dei coniugi, per lontananza o altro impedimento, non possa partecipare alla gestione congiunta. In mancanza di procura, l’altro può essere autorizzato dal giudice a compiere gli atti necessari che richiederebbero il consenso di entrambi, con eventuali cautele. Per la gestione comune di un’azienda è inoltre possibile una delega al compimento degli atti necessari all’attività d’impresa.

Ratio

La ratio è assicurare continuità gestionale quando uno dei coniugi non possa intervenire personalmente.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano natura dell’impedimento, contenuto dell’autorizzazione e ampiezza della delega aziendale.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 180.

Fonti del commento

Norme collegate

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