Art. 177 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Oggetto della comunione. Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Oggetto della comunione. Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Beni compresi nella comunione legale

L’art. 177 individua il nucleo della comunione legale tra coniugi. Rientrano nella comunione gli acquisti compiuti durante il matrimonio, salvo quelli relativi a beni personali, nonché alcune utilità che entrano nella cosiddetta comunione de residuo: frutti dei beni personali e proventi dell’attività separata non consumati al momento dello scioglimento. Sono inoltre comprese le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi; per le aziende anteriori ma gestite congiuntamente, la comunione riguarda utili e incrementi. La norma richiede quindi di distinguere comunione immediata, comunione de residuo e beni personali.

Ratio

La ratio è condividere gli incrementi patrimoniali prodotti durante il matrimonio, rispettando al contempo la sfera personale di ciascun coniuge.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano momento di acquisto, natura del bene, comunione de residuo e trattamento delle aziende.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 159, 178, 179 e 180.

Fonti del commento

Norme collegate

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