Art. 178 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Beni destinati all'esercizio di impresa. I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Beni destinati all'esercizio di impresa. I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Beni destinati all’impresa e comunione de residuo

L’art. 178 disciplina i beni destinati all’esercizio dell’impresa individuale di uno dei coniugi. I beni destinati all’impresa costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa preesistente entrano nella comunione soltanto se esistono ancora al momento del suo scioglimento. Si tratta di una tipica ipotesi di comunione de residuo: durante il matrimonio il coniuge imprenditore conserva autonomia nella gestione, mentre al momento dello scioglimento assumono rilievo i beni e gli incrementi ancora esistenti.

Ratio

La ratio è conciliare autonomia dell’impresa individuale e partecipazione dell’altro coniuge agli incrementi patrimoniali maturati durante il matrimonio.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano individuazione degli incrementi, prova della loro esistenza e momento dello scioglimento della comunione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 177 e 179.

Fonti del commento

Norme collegate

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