Art. 176 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 1: “Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite.Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell'articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l'amministratore è nominato dall'autorità giudiziaria.”

    Testo previgente

    Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite.Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell'articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l'amministratore è nominato dall'autorità giudiziaria.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite. Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo che per le ragioni indicate nell'articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli. Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l'amministratore è nominato dall'autorità giudiziaria.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 176 abrogato: amministrazione dopo la morte dei genitori

L’art. 176 completava il sistema del patrimonio familiare disciplinando l’amministrazione dopo la morte dei genitori. La norma individuava una successione di possibili amministratori, dal coniuge superstite ai figli o a un soggetto nominato dall’autorità giudiziaria. È stata abrogata dalla L. 151/1975 insieme alla previgente disciplina del patrimonio familiare.

Ratio

La ratio originaria era assicurare continuità nella gestione del patrimonio destinato alla famiglia anche dopo la morte dei genitori.

Questioni interpretative

La disposizione ha oggi esclusivo valore storico.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 171 e 175.

Fonti del commento

Norme collegate

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