Art. 171 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Cessazione del fondo. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Cessazione del fondo. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Cessazione del fondo patrimoniale

L’art. 171 disciplina la cessazione della destinazione impressa ai beni del fondo patrimoniale. Il vincolo termina in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se però vi sono figli minori, il fondo continua fino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In questa fase il giudice può dettare regole per l’amministrazione e, tenendo conto delle condizioni economiche familiari, attribuire ai figli una quota dei beni in godimento o in proprietà. Quando non vi sono figli, trovano applicazione le regole sullo scioglimento della comunione legale.

Ratio

La ratio è impedire che la cessazione del matrimonio pregiudichi la destinazione familiare del patrimonio quando vi siano figli minori.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano durata del vincolo, poteri del giudice e rapporti con lo scioglimento della comunione legale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 167-170 e 194.

Fonti del commento

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