Art. 172 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.”

    Testo previgente

    La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 172 abrogato: riduzione del patrimonio familiare

L’art. 172 apparteneva alla disciplina del patrimonio familiare antecedente alla riforma del 1975. La norma assoggettava a riduzione la costituzione effettuata da un terzo quando i beni eccedessero la quota disponibile del costituente al momento della morte. È stata abrogata dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, che ha sostituito il patrimonio familiare con il fondo patrimoniale. Il testo conserva valore storico e documenta il collegamento tra destinazione familiare dei beni e tutela dei legittimari nel sistema previgente.

Ratio

La ratio originaria era coordinare il patrimonio familiare con i limiti alla libertà di disposizione derivanti dalla successione necessaria.

Questioni interpretative

La disposizione non è più vigente e non deve essere confusa con la disciplina attuale del fondo patrimoniale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 167-171.

Fonti del commento

Norme collegate

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