Art. 173 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 1: “L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.Il coniuge che amministra i beni di cui la proprieta spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.”

    Testo previgente

    L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.Il coniuge che amministra i beni di cui la proprieta spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà. Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito. Il coniuge che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 173 abrogato: amministrazione del patrimonio familiare

L’art. 173 regolava l’amministrazione del patrimonio familiare secondo il sistema anteriore alla riforma del diritto di famiglia. La disciplina attribuiva rilievo alla titolarità dei beni e, in mancanza di designazione, riconosceva una posizione preminente al marito. Tale impostazione rifletteva il modello familiare gerarchico dell’epoca. La L. 151/1975 ha abrogato la disposizione e introdotto una disciplina coerente con la parità tra i coniugi e con il fondo patrimoniale.

Ratio

La norma originaria organizzava l’amministrazione del patrimonio familiare secondo un modello oggi superato dalla parità coniugale.

Questioni interpretative

Il testo va letto esclusivamente in chiave storico-evolutiva.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 29; codice civile art. 168.

Fonti del commento

Norme collegate

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