Dispositivo — testo vigente
Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.
Note
- (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo previgente del comma 1: “L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.Il coniuge che amministra i beni di cui la proprieta spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.”
Testo previgente
L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.Se la proprietà appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.Il coniuge che amministra i beni di cui la proprieta spetta ad altri, è tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva