Art. 174 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.”

    Testo previgente

    Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 174 abrogato: sostituzione dell’amministratore

L’art. 174 prevedeva la possibilità per il tribunale di sostituire il coniuge amministratore del patrimonio familiare quando non fosse in grado di gestirlo adeguatamente o trascurasse l’interesse della famiglia. La disposizione è stata abrogata dalla L. 151/1975 insieme al sistema del patrimonio familiare. La finalità di protezione dell’interesse familiare sopravvive oggi in forme diverse nella disciplina del fondo patrimoniale e dell’amministrazione dei beni familiari.

Ratio

La ratio originaria era proteggere la famiglia da una gestione inadeguata del patrimonio destinato.

Questioni interpretative

Il testo ha valore storico e non costituisce una fonte attuale di poteri giudiziali.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 168 e 171.

Fonti del commento

Norme collegate

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