Art. 209 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote. I creditori della moglie possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote.”

    Testo previgente

    Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote. I creditori della moglie possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote. I creditori della moglie possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 209 abrogato: riconsegna della dote

L’art. 209 consentiva la riconsegna della dote al marito per volontà comune dei coniugi e previa autorizzazione del tribunale. L’atto doveva essere pubblico e poteva essere oggetto di revocatoria da parte dei creditori della moglie quando ne ricorressero i presupposti. La disposizione è stata abrogata dalla L. 151/1975.

Ratio

La ratio originaria era consentire il ripristino dell’assetto dotale mantenendo controllo giudiziale e tutela dei creditori.

Questioni interpretative

Il testo conserva valore esclusivamente storico.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 202 e 206.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.