Art. 206 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “I creditori del marito possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.”

    Testo previgente

    I creditori del marito possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

I creditori del marito possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 206 abrogato: revocatoria dei creditori del marito

L’art. 206 consentiva ai creditori del marito di impugnare con azione revocatoria la separazione della dote quando ne ricorressero i presupposti e di intervenire nel relativo giudizio. La disposizione mostra come anche nel sistema dotale la destinazione familiare dei beni non fosse impermeabile alla tutela dei creditori. È stata abrogata dalla L. 151/1975.

Ratio

La ratio originaria era evitare che la separazione della dote fosse utilizzata in pregiudizio dei creditori del marito.

Questioni interpretative

La norma ha valore storico ma anticipa temi oggi presenti nella tutela revocatoria degli atti di destinazione patrimoniale.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 202.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.