Art. 205 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “I creditori della moglie non possono senza il consenso di questa chiedere la separazione della dote.”

    Testo previgente

    I creditori della moglie non possono senza il consenso di questa chiedere la separazione della dote.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

I creditori della moglie non possono senza il consenso di questa chiedere la separazione della dote.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 205 abrogato: iniziativa dei creditori della moglie

L’art. 205 impediva ai creditori della moglie di chiedere la separazione della dote senza il consenso di lei. La disposizione rifletteva il carattere personale della scelta relativa alla separazione del patrimonio dotale ed è stata abrogata dalla L. 151/1975.

Ratio

La ratio originaria era riservare alla moglie la decisione sulla separazione della propria dote.

Questioni interpretative

La norma non è più vigente.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 202.

Fonti del commento

Norme collegate

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