Art. 204 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda. Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito.”

    Testo previgente

    La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda. Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda. Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 204 abrogato: retroattività e spese

L’art. 204 prevedeva che la sentenza di separazione della dote retroagisse al giorno della domanda e poneva a carico del marito le spese per la restituzione. La disposizione è stata abrogata dalla L. 151/1975 e appartiene al sistema dotale previgente.

Ratio

La ratio originaria era fissare decorrenza ed effetti economici della separazione della dote.

Questioni interpretative

La norma ha oggi valore esclusivamente storico.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 202 e 203.

Fonti del commento

Norme collegate

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