Art. 202 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAnnotazione ufficialeARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
  2. (2)Nota relativa all’articolo(65) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell' art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Articolo 202 abrogato: separazione della dote

L’art. 202 regolava la separazione della dote dai beni del marito nel sistema previgente. La norma è stata abrogata dalla L. 151/1975, ma l’art. 227 della stessa legge ne ha mantenuto l’ultrattività per le doti costituite anteriormente alla riforma. Proprio su questo regime transitorio è intervenuta la Corte costituzionale n. 6/1987, dichiarando illegittimo il primo comma nella parte in cui non consentiva la separazione della dote su domanda della moglie quando la separazione personale fosse stata pronunciata senza addebito. Poiché il testo previgente completo non è presente con certezza nella banca dati ufficiale già acquisita, non viene ricostruito artificialmente.

Ratio

La ratio storica era consentire la separazione del patrimonio dotale dal patrimonio del marito in situazioni di rischio; la giurisprudenza costituzionale ne ha corretto l’assetto alla luce della parità coniugale.

Questioni interpretative

Il punto centrale è l’ultrattività transitoria del vecchio regime dotale e il suo necessario adeguamento agli artt. 3 e 29 Cost.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 29.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 6/1987del 14/01/1987Decisione chiave

È costituzionalmente illegittimo il previgente art. 202, primo comma, nella parte in cui non consente la separazione della dote su domanda della moglie quando la separazione personale sia stata pronunciata senza addebito.

La Corte ha ricondotto il regime transitorio delle doti anteriori alla riforma del 1975 al principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Decisione chiave sull’ultrattività del regime dotale e sulla parità coniugale.

Corte costituzionale

Norme collegate

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