Art. 201 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali.”

    Testo previgente

    Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 201 abrogato: spese e miglioramenti sui beni dotali

L’art. 201 apparteneva alla disciplina della dote e richiamava le norme dell’usufrutto per regolare rimborsi di spese e miglioramenti effettuati dal marito sui beni dotali. La disposizione è stata abrogata dalla L. 151/1975 insieme al sistema dotale. Oggi conserva valore esclusivamente storico.

Ratio

La ratio originaria era disciplinare i rapporti restitutori connessi alla gestione maritale dei beni dotali.

Questioni interpretative

La norma non è più vigente.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 198-200.

Fonti del commento

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