Art. 207 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi stabiliti dagli articoli 145, secondo comma, e 147.”

    Testo previgente

    La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi stabiliti dagli articoli 145, secondo comma, e 147.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi stabiliti dagli articoli 145, secondo comma, e 147.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 207 abrogato: obblighi familiari dopo la separazione della dote

L’art. 207 stabiliva che la separazione della dote non liberasse la moglie dagli obblighi familiari richiamati dalla norma. È stato abrogato dalla L. 151/1975, che ha riscritto su basi paritarie i doveri tra coniugi e verso i figli.

Ratio

La ratio originaria era separare il regime patrimoniale dotale dagli obblighi personali e familiari.

Questioni interpretative

Il rinvio agli artt. 145 e 147 va letto nel testo storico dell’epoca.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 145 e 147.

Fonti del commento

Norme collegate

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