Art. 218 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Obblighi del coniuge che gode dei beni dell’altro

L’art. 218 assoggetta il coniuge che gode dei beni dell’altro alle obbligazioni proprie dell’usufruttuario. La norma completa l’art. 217 e impone doveri di conservazione e gestione responsabile a chi utilizza beni di proprietà esclusiva del coniuge. Il rinvio all’usufrutto consente di applicare un sistema già strutturato di obblighi e responsabilità.

Ratio

La ratio è proteggere il patrimonio personale del coniuge proprietario durante il godimento da parte dell’altro.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano estensione del rinvio alle norme sull’usufrutto e responsabilità per deterioramento o cattiva gestione.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 217.

Fonti del commento

Norme collegate

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