Art. 219 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Prova della proprietà dei beni. Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Prova della proprietà dei beni. Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni storiche ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Prova della proprietà nel regime di separazione

L’art. 219 disciplina la prova della proprietà esclusiva dei beni tra coniugi in regime di separazione. Nei rapporti interni ciascun coniuge può provare con ogni mezzo che un determinato bene gli appartiene esclusivamente. Quando nessuno riesce a dimostrare la proprietà individuale, opera una presunzione di comproprietà indivisa in parti uguali. La disposizione riduce il rischio di incertezza probatoria nei rapporti patrimoniali tra coniugi e fornisce una regola residuale chiara.

Ratio

La ratio è rendere effettivo il regime di separazione dei beni senza lasciare irrisolte le situazioni di proprietà incerta.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano mezzi di prova ammissibili e operatività della presunzione di comproprietà.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 215 e 217.

Fonti del commento

Norme collegate

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