Art. 220 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.”

    Testo previgente

    Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 220 abrogato: amministrazione maritale della comunione

L’art. 220 apparteneva al modello patrimoniale anteriore alla riforma del diritto di famiglia e attribuiva al solo marito l’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza processuale. La L. 151/1975 ha abrogato tale impostazione. Oggi l’art. 180 c.c. attribuisce l’amministrazione ordinaria disgiuntamente a entrambi i coniugi e richiede l’azione congiunta per gli atti di maggiore rilievo. La disposizione è quindi particolarmente significativa sul piano storico perché documenta il passaggio dalla preminenza maritale alla parità giuridica dei coniugi.

Ratio

La ratio originaria rifletteva il modello gerarchico della famiglia; la riforma del 1975 lo ha sostituito con la gestione paritaria.

Questioni interpretative

Il testo ha valore esclusivamente storico e va letto alla luce degli artt. 3 e 29 Cost.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 29; codice civile art. 180.

Fonti del commento

Norme collegate

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