Art. 222 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l'amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.”

    Testo previgente

    In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l'amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando è necessario nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l'amministrazione di questi beni e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 222 abrogato: amministrazione temporanea della moglie

L’art. 222 consentiva alla moglie, in caso di lontananza o impedimento del marito, di ottenere dal tribunale l’autorizzazione ad amministrare temporaneamente i beni della comunione e, in casi di necessità o utilità evidente, a compiere atti di alienazione. La struttura della norma confermava la posizione ordinariamente dominante del marito nella gestione patrimoniale. La riforma del 1975 ha abrogato la disposizione e introdotto un sistema di amministrazione paritaria, oggi espresso soprattutto dall’art. 180 c.c.

Ratio

La ratio originaria era consentire una gestione sostitutiva eccezionale quando il marito non potesse amministrare.

Questioni interpretative

La disposizione ha valore storico ed è utile per comprendere il passaggio alla cogestione paritaria.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 29; codice civile art. 180.

Fonti del commento

Norme collegate

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