Art. 137 c.c.

Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

È punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

È punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente. La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Incompetenza dell’ufficiale e mancanza dei testimoni

L’art. 137 sanziona due irregolarità della celebrazione: l’incompetenza dell’ufficiale dello stato civile e l’assenza dei testimoni richiesti. La norma rafforza il rispetto delle condizioni formali della celebrazione previste dagli artt. 106 e 107 c.c. Il testo della sanzione è espresso in lire e richiede coordinamento con la disciplina successiva.

Ratio

La ratio è garantire il rispetto delle competenze e delle forme essenziali della celebrazione matrimoniale.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano individuazione dell’incompetenza rilevante e conseguenze della mancanza dei testimoni.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 106 e 107.

Fonti del commento

Norme collegate

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