Art. 138 c.c.

Altre infrazioni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

È punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

È punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Altre infrazioni dell’ufficiale dello stato civile

L’art. 138 contiene una clausola sanzionatoria di chiusura per le violazioni commesse dall’ufficiale dello stato civile rispetto a numerose regole della celebrazione. Il testo richiama anche l’art. 95 c.c., oggi abrogato. Il rinvio deve quindi essere letto storicamente e coordinato con la disciplina vigente dello stato civile. La norma copre inoltre le altre infrazioni della sezione per le quali non sia prevista una pena speciale. Anche in questo caso l’importo sanzionatorio rinvia all’art. 135 e richiede coordinamento con la normativa sopravvenuta.

Ratio

La ratio è evitare lacune nel sistema sanzionatorio delle formalità matrimoniali.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano i rinvii a disposizioni abrogate e la concreta disciplina sanzionatoria attualmente applicabile.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112.

Fonti del commento

Norme collegate

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