Art. 136 c.c.

Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Celebrazione nonostante impedimenti conosciuti

L’art. 136 sanziona l’ufficiale dello stato civile che celebri il matrimonio pur conoscendo l’esistenza di un impedimento o divieto. La norma attribuisce particolare rilievo alla conoscenza effettiva dell’ostacolo alla celebrazione e rafforza il dovere di controllo dell’ufficiale. Il testo della sanzione è espresso in lire e deve essere coordinato con la normativa sanzionatoria sopravvenuta.

Ratio

La ratio è impedire che l’ufficiale proceda consapevolmente a una celebrazione contraria alla legge.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano prova della conoscenza dell’impedimento e regime attuale della sanzione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 85, 86, 87, 88 e 89.

Fonti del commento

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