Art. 135 c.c.

Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

È punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

È punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Pubblicazione irregolare per mancanza di richiesta o documenti

L’art. 135 sanziona l’ufficiale dello stato civile che proceda alla pubblicazione senza la richiesta prevista dall’art. 96 o in assenza della documentazione richiesta dalla disciplina richiamata. Il testo conserva un rinvio all’art. 97 c.c., oggi abrogato dal D.P.R. 396/2000. Per questo la disposizione deve essere letta in coordinamento con la normativa vigente sullo stato civile e non isolatamente. Anche l’importo della sanzione è espresso in lire e richiede coordinamento con la legislazione sopravvenuta.

Ratio

La ratio è assicurare che la pubblicazione matrimoniale sia avviata su richiesta legittima e sulla base della documentazione necessaria.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano l’effetto dell’abrogazione dell’art. 97 sul rinvio contenuto nella norma e il regime sanzionatorio attuale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 96 e 97.

Fonti del commento

Norme collegate

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