Art. 134 c.c.

Omissione di pubblicazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Omissione della pubblicazione matrimoniale

L’art. 134 prevede una sanzione nei confronti degli sposi e dell’ufficiale dello stato civile quando il matrimonio sia celebrato senza la prescritta pubblicazione. La disposizione rafforza il carattere obbligatorio della pubblicazione prevista dall’art. 93 c.c., salvo le ipotesi nelle quali la legge consente espressamente riduzione o omissione. Il testo utilizza ancora importi espressi in lire: la sua applicazione concreta richiede quindi coordinamento con la disciplina sanzionatoria successiva e con gli interventi di conversione e aggiornamento monetario.

Ratio

La ratio è assicurare il rispetto del controllo preventivo che precede la celebrazione del matrimonio.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano rapporti con le deroghe dell’art. 100 e il coordinamento della sanzione con la normativa sopravvenuta.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 93 e 100.

Fonti del commento

Norme collegate

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