Art. 133 c.c.

Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Prova della celebrazione mediante sentenza penale

L’art. 133 regola l’ipotesi in cui la celebrazione del matrimonio risulti da una sentenza penale. L’iscrizione della sentenza nei registri dello stato civile attribuisce al matrimonio i suoi effetti fin dal giorno della celebrazione, sia nei rapporti tra i coniugi sia nei confronti dei figli. La disposizione assicura efficacia retroattiva alla prova giudiziale della celebrazione, evitando che omissioni o irregolarità documentali pregiudichino lo status.

Ratio

La ratio è garantire continuità degli effetti matrimoniali quando la celebrazione sia accertata con sentenza penale.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano contenuto della sentenza, iscrizione nei registri ed effetti retroattivi.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 130 e 132.

Fonti del commento

Norme collegate

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