Art. 132 c.c.

Mancanza dell'atto di celebrazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452. Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Prova del matrimonio in mancanza dell’atto di celebrazione

L’art. 132 disciplina i casi in cui l’atto di matrimonio non sia disponibile. Se i registri dello stato civile sono distrutti o smarriti, la prova può essere fornita secondo l’art. 452 c.c. Se invece l’atto non è stato inserito nei registri per dolo, colpa del pubblico ufficiale o forza maggiore, la prova del matrimonio è ammessa purché risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato. La norma rappresenta un’eccezione al principio dell’art. 130 e mira a evitare che irregolarità documentali esterne agli sposi cancellino uno status effettivamente costituito.

Ratio

La ratio è tutelare l’esistenza del matrimonio quando la mancanza documentale dipende da eventi eccezionali o da responsabilità dell’ufficiale.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano intensità della prova, nozione di possesso di stato conforme e coordinamento con l’art. 452 c.c.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 130, 131 e 452.

Fonti del commento

Norme collegate

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