Art. 130 c.c.

Atto di celebrazione del matrimonio

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile. Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Testo vigente verificato sulla fonte normativa presente in banca dati.

Fonte ufficiale

Commento

Prova del matrimonio mediante l’atto di celebrazione

L’art. 130 attribuisce centralità all’atto di celebrazione risultante dai registri dello stato civile. Chi reclama il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio deve presentare l’atto di celebrazione. Il semplice possesso di stato, anche se riconosciuto da entrambi i coniugi, non sostituisce tale documento. La regola risponde all’esigenza di certezza dello status matrimoniale, che non può dipendere soltanto da comportamenti sociali o dichiarazioni delle parti.

Ratio

La ratio è garantire certezza documentale dello status di coniuge attraverso le risultanze dello stato civile.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano valore probatorio dell’atto e insufficienza del solo possesso di stato.

Fonti del commento

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