Art. 131 c.c.

Possesso di stato

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Possesso di stato e sanatoria dei difetti di forma

L’art. 131 attribuisce efficacia sanante al possesso di stato quando esso sia conforme all’atto di celebrazione del matrimonio. La norma opera sul piano formale: in presenza di un atto di celebrazione e di una situazione di fatto coerente con esso, i difetti di forma non impediscono il riconoscimento del matrimonio. Il possesso di stato non sostituisce l’atto quando questo manchi, salvo le specifiche ipotesi disciplinate dall’art. 132 c.c.

Ratio

La ratio è privilegiare la stabilità dello status matrimoniale quando celebrazione documentata e vita coniugale risultino coerenti.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano quali difetti siano sanabili e quale contenuto debba avere il possesso di stato.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 130 e 132.

Fonti del commento

Norme collegate

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