Un corpo estraneo nelle patatine rompe un dente: da dove parte la tutela
Il caso è concreto: durante il consumo di uno snack, un frammento duro o estraneo provoca la frattura di un dente. Per ottenere un risarcimento non basta però affermare che il danno si è verificato mentre si mangiava. Occorre conservare il prodotto, ricostruire il lotto, documentare la lesione e dimostrare il collegamento tra il difetto e il danno.
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Il vecchio articolo richiamava correttamente la responsabilità da prodotto difettoso, ma attribuiva all’art. 117 del Codice del consumo una funzione imprecisa: quella disposizione definisce quando un prodotto è difettoso, mentre la responsabilità del produttore è posta dall’art. 114. Inoltre citava due precedenti, Cass. n. 12345/2018 e Tribunale di Milano n. 6789/2019, che non risultano verificabili come decisioni pertinenti al caso descritto e non vengono riproposti.
La disciplina oggi applicabile
Alla data di questo aggiornamento, settembre 2026, per i prodotti immessi sul mercato prima del 9 dicembre 2026 continua a operare il regime degli artt. 114-127 del Codice del consumo, attuativo della direttiva 85/374/CEE. Il produttore risponde del danno cagionato dal difetto del prodotto secondo un modello speciale che non richiede al danneggiato di dimostrare una colpa industriale in senso tradizionale.
Il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenendo conto delle circostanze, tra cui presentazione, uso ragionevolmente prevedibile e momento della messa in circolazione. Un corpo estraneo rigido all’interno di un alimento destinato al consumo può dunque assumere rilievo se rende il prodotto meno sicuro di quanto il consumatore possa legittimamente attendersi.
La nuova direttiva europea e la transizione del 9 dicembre 2026
La direttiva (UE) 2024/2853 ha riscritto il quadro europeo della responsabilità da prodotto. In Italia il recepimento è in fase avanzata: nell’agosto 2026 il Governo ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto e il Parlamento ha espresso i pareri previsti. Le nuove regole sono destinate ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026; per quelli anteriori resta il regime precedente. Questa distinzione temporale è essenziale quando si valuta un sinistro.
La riforma amplia la nozione di prodotto e i soggetti potenzialmente responsabili e rafforza gli strumenti probatori del danneggiato. Per un alimento tradizionale il cuore del problema resta comunque la dimostrazione del difetto, del danno e del nesso causale.
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Che cosa deve provare il consumatore
Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno. La regola generale sull’onere probatorio è espressa anche dall’art. 2697 c.c.. Non è quindi prudente buttare la confezione o il corpo estraneo dopo l’incidente: sono potenziali fonti di prova tecnica.
È utile conservare confezione integra per quanto possibile, lotto, data di scadenza, scontrino o altra prova dell’acquisto, fotografie, frammento rinvenuto e documentazione odontoiatrica. Se il produttore chiede la consegna del campione, conviene documentarne prima accuratamente stato e caratteristiche e concordare modalità che consentano la tracciabilità.
La documentazione odontoiatrica
Il referto deve descrivere la lesione e, quando possibile, la compatibilità con il trauma riferito. Preventivi e fatture dimostrano le spese; radiografie e fotografie cliniche possono documentare lo stato del dente. Se il dente presentava patologie o restauri precedenti, ciò non elimina automaticamente il diritto, ma può incidere sulla ricostruzione causale e sulla quantificazione.
Quali danni possono essere risarciti
Il danno alla persona può comprendere le conseguenze biologiche temporanee o permanenti effettivamente accertate e le spese necessarie. I criteri generali di liquidazione del danno aquiliano si coordinano con l’art. 2056 c.c.. Non ogni disagio dà invece luogo, da solo, a un’autonoma voce di danno non patrimoniale.
Il vecchio testo parlava genericamente di danni fisici e morali. Una formulazione corretta richiede invece di evitare duplicazioni: il pregiudizio deve essere allegato e provato secondo la sua natura, e la liquidazione deve riflettere conseguenze reali del fatto.
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