Art. 2056 c.c.

Valutazione dei danni

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo IX — Dei fatti illeciti

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Dispositivo — testo vigente

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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