Art. 2043 c.c.

Risarcimento per fatto illecito

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo IX — Dei fatti illeciti

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Dispositivo — testo vigente

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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