Approfondimenti

Giurisprudenza · 14 min · 21 settembre 2026

RESPONSABILITÀ SANITARIA E CARTELLA CLINICA: LE LACUNE NON POSSONO DANNEGGIARE IL PAZIENTE. TRIBUNALE DI SIENA N. 192/2026

Tribunale di Siena n. 192/2026: la cartella clinica lacunosa non può penalizzare il paziente e può incidere sull’onere probatorio di struttura e sanitari.

RESPONSABILITÀ SANITARIA E CARTELLA CLINICA: LE LACUNE NON POSSONO DANNEGGIARE IL PAZIENTE. TRIBUNALE DI SIENA N. 192/2026

Il caso concreto: grave danno neurologico dopo un episodio ipossico durante un intervento

Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 192 del 3 aprile 2026, ha deciso una controversia relativa a un grave danno neurologico insorto durante un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Nel corso dell’operazione si era verificato un episodio di desaturazione di ossigeno seguito da un danno cerebrale permanente. Il problema decisivo era stabilire se struttura, chirurgo e anestesista avessero correttamente gestito l’evento e, soprattutto, come dovesse essere valutata una cartella clinica che non consentiva di ricostruire con precisione tempi, durata e modalità della crisi intraoperatoria.

Spazio pubblicitario

Perché la cartella clinica era decisiva

La documentazione non indicava in modo chiaro quando fosse iniziata la desaturazione, quanto fosse durata e quali manovre fossero state compiute nell’immediatezza. Questa lacuna impediva una verifica piena della tempestività dell’intervento sanitario. Il Tribunale ha quindi applicato il principio secondo cui la difettosa tenuta della cartella non può tradursi in uno svantaggio probatorio per il paziente.

La responsabilità della struttura è contrattuale

Per i fatti esaminati, anteriori alla piena operatività della legge Gelli-Bianco, il Tribunale ha qualificato come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e dei sanitari coinvolti. Il paziente deve provare il rapporto, il danno e allegare un inadempimento astrattamente idoneo a provocarlo; spetta poi al debitore dimostrare l’esatto adempimento o l’irrilevanza causale dell’eventuale inadempimento.

L’art. 1218 c.c.

L’art. 1218 c.c. costituisce il riferimento generale per la responsabilità contrattuale. Nel contenzioso sanitario ciò significa che, una volta allegata una condotta astrattamente idonea a causare il danno, struttura e sanitari devono offrire una spiegazione tecnica credibile dell’evento e dimostrare che il danno sia dipeso da causa non imputabile.

La responsabilità per fatto degli ausiliari

L’art. 1228 c.c. consente di ricondurre alla struttura anche l’attività dei professionisti di cui essa si avvale nell’esecuzione della prestazione. Il paziente non deve quindi ricostruire l’organizzazione interna della clinica per individuare ogni singolo passaggio: la struttura risponde nell’ambito del rapporto contrattuale per l’attività sanitaria complessivamente erogata.

Il paziente non deve provare ogni dettaglio tecnico impossibile da conoscere

La sentenza valorizza il principio di vicinanza della prova. Il paziente non può essere gravato dell’onere di dimostrare fatti che solo la struttura avrebbe potuto documentare correttamente. Quando il dato decisivo avrebbe dovuto risultare dalla cartella clinica, l’assenza di registrazione non può premiare chi aveva il dovere di annotarlo.

Le lacune documentali non equivalgono automaticamente a responsabilità

Il Tribunale non afferma che ogni cartella incompleta comporti automaticamente la condanna. La lacuna assume rilevanza quando impedisce di verificare proprio il fatto controverso e quando la parte sanitaria, per tale ragione, non riesce a dimostrare una causa alternativa o l’adeguatezza della propria condotta.

La prova presuntiva diventa quindi centrale

Quando la prova diretta è resa impossibile da una documentazione incompleta, il paziente può ricorrere a presunzioni. Il giudice deve comunque partire da fatti noti e costruire un ragionamento logico coerente. La cartella lacunosa non sostituisce il nesso causale, ma può incidere sulla possibilità dei sanitari di dimostrare una diversa causa dell’evento.

Il nesso causale resta un passaggio autonomo

La presenza di un errore o di una cartella incompleta non basta, da sola, a fondare il risarcimento. Occorre sempre dimostrare che la condotta contestata abbia avuto un ruolo causale nell’insorgenza o nell’aggravamento della lesione. Nel caso concreto la CTU ha ritenuto compatibile il grave danno neurologico con l’episodio ipossico verificatosi durante l’intervento.

La CTU ha avuto un ruolo decisivo

La consulenza tecnica ha ricostruito l’evento e valutato le possibili cause alternative. Proprio l’assenza di una documentazione completa sui tempi della desaturazione e sulle manovre eseguite ha impedito ai convenuti di dimostrare che l’ipossia fosse dipesa da una causa inevitabile o estranea al loro operato.

Il collegamento con la cartella clinica incompleta

Sul tema è utile Cartella clinica incompleta: come incide sull’onere della prova, che approfondisce il rapporto tra documentazione sanitaria, vicinanza della prova e presunzioni.

Spazio pubblicitario

Il collegamento con la responsabilità sanitaria

È pertinente anche Responsabilità sanitaria: la domanda è valida anche senza indicare in dettaglio la colpa del medico. Tribunale di Napoli n. 10095/2026, che aiuta a distinguere allegazione dell’inadempimento e successiva prova tecnica.

La posizione del chirurgo

Il chirurgo non è stato valutato soltanto sulla base dell’esito negativo dell’intervento. Il giudizio ha riguardato le condotte concretamente esigibili, la collaborazione con l’équipe e la gestione dell’evento critico. In responsabilità sanitaria il risultato sfavorevole non equivale automaticamente a colpa: servono sempre condotta, nesso e danno.

La posizione dell’anestesista

L’anestesista era centrale nella gestione dell’episodio di desaturazione. Il Tribunale ha verificato se la vigilanza intraoperatoria e la risposta alla crisi fossero state adeguate. L’assenza di annotazioni puntuali sui parametri e sui tempi ha reso particolarmente difficile per la difesa sanitaria dimostrare la tempestività e correttezza dell’intervento.

La posizione della struttura

La struttura sanitaria risponde non solo dell’attività dei singoli professionisti, ma anche dell’organizzazione complessiva del servizio: protocolli, tracciabilità, conservazione della documentazione e coordinamento dell’équipe. Una cartella incompleta può quindi riflettere anche una carenza organizzativa.

La prescrizione verso più responsabili

La sentenza affronta anche la solidarietà tra struttura e sanitari. Quando più soggetti sono obbligati in solido, l’atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno può produrre effetti anche verso gli altri condebitori solidali, secondo le regole generali.

L’art. 2055 c.c.

L’art. 2055 c.c. disciplina la responsabilità solidale quando il medesimo danno è imputabile a più persone. Nel settore sanitario, la solidarietà può operare tra struttura e professionisti, ferma restando la successiva ripartizione interna della responsabilità.

Il regresso tra struttura e sanitari

Nel caso concreto la struttura aveva chiesto di essere manlevata dai medici. Il Tribunale ha ripartito la responsabilità interna senza trasferire automaticamente tutto il peso sui singoli professionisti. La struttura può rispondere anche per profili propri di organizzazione e gestione del rischio clinico.

La responsabilità solidale non significa responsabilità identica

Verso il paziente più soggetti possono essere tenuti per l’intero, ma nei rapporti interni la ripartizione può essere diversa. Per stabilire le quote occorre considerare il peso causale delle singole condotte e l’eventuale contributo organizzativo della struttura.

Il danno biologico

La paziente aveva riportato conseguenze neurologiche gravissime. Il Tribunale ha proceduto alla liquidazione del danno biologico tenendo conto dell’invalidità permanente, delle componenti temporanee e delle condizioni pregresse. La quantificazione deve separare il danno già presente da quello effettivamente prodotto dall’illecito.

Preesistenze e danno differenziale

Quando il danneggiato presenta menomazioni pregresse concorrenti, il giudice deve prima stimare l’invalidità complessiva e poi quella preesistente, convertendo entrambe in valore monetario e calcolando la differenza. Questo evita di attribuire al responsabile conseguenze che non dipendono dall’evento sanitario.

Spazio pubblicitario

Praga, Repubblica Ceca — Beyond C. Trade S.E.
Beyond C. Trade S.E. — Legal & Corporate Services

Vuoi aprire una società in Repubblica Ceca?

Costituzione societaria, fiscalità competitiva e assistenza operativa per chi vuole sviluppare attività e nuove opportunità in Repubblica Ceca.

Beyond C. Trade S.E. · Legal & Corporate Services

Le tabelle per le macropermanenti

La sentenza affronta anche il tema dell’applicazione della tabella unica nazionale per le lesioni macropermanenti. Il giudice ha valorizzato il criterio normativo più aggiornato per la liquidazione del danno alla salute, anche nel contesto di una controversia relativa a fatti anteriori.

Spazio pubblicitario

Il danno morale

La componente morale non coincide automaticamente con la percentuale di invalidità biologica. Deve essere valutata alla luce della sofferenza interiore, della gravità delle conseguenze e delle ricadute concrete sulla vita della persona. La liquidazione richiede quindi un apprezzamento distinto, pur coordinato con il danno biologico.

Il danno dei congiunti iure proprio

La sentenza distingue il danno subito direttamente dalla paziente da quello eventualmente lamentato dai familiari. La pretesa iure proprio del congiunto è di natura extracontrattuale e segue quindi un diverso regime di prescrizione rispetto all’azione contrattuale della paziente.

La prescrizione del danno dei familiari

Per il danno iure proprio del familiare opera, in linea generale, il termine quinquennale della responsabilità extracontrattuale. Questo profilo dimostra quanto sia importante qualificare correttamente ogni singola domanda: paziente e congiunti possono agire nello stesso processo ma sulla base di titoli differenti.

L’art. 2043 c.c.

L’art. 2043 c.c. costituisce il riferimento generale per il danno ingiusto da fatto illecito. Nelle domande dei congiunti la prova deve riguardare condotta, nesso, danno proprio e tempestività dell’azione.

Le assicurazioni chiamate in garanzia

Nel processo erano coinvolte anche compagnie assicurative. Le domande di garanzia sono state esaminate sulla base delle clausole di polizza, dell’attività effettivamente coperta e del periodo di efficacia. La presenza di una polizza non significa automaticamente che ogni responsabilità sanitaria sia assicurata.

Le esclusioni di polizza vanno lette con attenzione

Nel caso concreto una polizza escludeva specifiche attività e un’altra non copriva il rischio nella forma concretamente esercitata. Per professionisti e strutture è essenziale verificare specialità assicurata, periodo di copertura, retroattività, ultrattività ed eventuali esclusioni.

Il collegamento con la responsabilità solidale

È utile anche Responsabilità medica: struttura e sanitario possono rispondere in solido. Tribunale di Roma n. 11516/2026, che approfondisce il rapporto tra responsabilità esterna verso il paziente e rapporti interni tra coobbligati.

Il collegamento con l’accertamento tecnico preventivo

Sul piano processuale è utile Accertamento tecnico preventivo in responsabilità sanitaria: a cosa serve, soprattutto per comprendere il ruolo della consulenza tecnica nelle fasi preliminari della controversia.

Cosa dovrebbe acquisire il paziente

Cartella clinica completa, diario medico e infermieristico, scheda anestesiologica, tracciati, referti, immagini diagnostiche, consensi informati, verbali operatori e documenti di dimissione. È importante verificare subito se vi siano vuoti temporali o documenti richiamati ma non consegnati.

La scheda anestesiologica è spesso decisiva

Negli eventi intraoperatori la scheda anestesiologica permette di seguire parametri vitali, farmaci, ventilazione, pressioni e momenti critici. Se mancano annotazioni proprio durante l’evento avverso, la possibilità di ricostruire la corretta gestione si riduce drasticamente.

Spazio pubblicitario

La cronologia deve essere precisa

Una buona analisi medico-legale dovrebbe ricostruire minuto per minuto, quando possibile, l’andamento dell’intervento: inizio anestesia, incisione, modifiche dei parametri, insorgenza della crisi, manovre adottate, recupero e conseguenze immediate. Più il caso è grave, più la precisione temporale diventa essenziale.

Errore: pensare che una cartella incompleta basti da sola per vincere

La lacuna documentale aiuta sul piano probatorio soltanto quando riguarda un fatto decisivo e quando il quadro tecnico rende plausibile il collegamento con il danno. Non elimina la necessità di una CTU seria e di una ricostruzione causale coerente.

Errore: pensare che il paziente debba dimostrare ciò che solo l’ospedale poteva annotare

È l’errore opposto. Il principio di vicinanza della prova impedisce di pretendere dal paziente una dimostrazione impossibile quando l’informazione avrebbe dovuto essere registrata dai sanitari. In questi casi le presunzioni possono colmare il deficit informativo.

Errore: confondere errore e danno

Una condotta tecnicamente scorretta non genera automaticamente un diritto al risarcimento. Serve provare che quella condotta abbia causato o aggravato la lesione. Il processo deve sempre separare inadempimento, nesso causale e quantificazione del danno.

Errore: trascurare le patologie pregresse

Le condizioni preesistenti possono incidere sul nesso e sulla liquidazione. Devono essere ricostruite con documentazione precedente all’evento e valutate medico-legalmente. Ignorarle può produrre una stima eccessiva o, al contrario, una sottovalutazione del danno effettivamente imputabile ai sanitari.

Errore: non verificare la prescrizione di ogni domanda

La paziente e i familiari possono avere termini diversi. È quindi necessario individuare il titolo giuridico di ciascuna pretesa, il momento di decorrenza e gli eventuali atti interruttivi. Una diffida inviata a uno dei coobbligati può avere effetti diversi a seconda della struttura della responsabilità.

Una checklist prima della causa

Acquisire tutta la documentazione sanitaria; ricostruire la cronologia; individuare le lacune; sottoporre il fascicolo a specialisti coerenti con la materia; distinguere condizioni pregresse e conseguenze nuove; verificare prescrizione; identificare struttura, sanitari e assicurazioni; quantificare separatamente danno biologico, morale e patrimoniale.

Una checklist per struttura e sanitari

Conservare cartella completa, protocolli, tracciati e verbali; documentare tempestivamente gli eventi critici; chiarire ruoli e responsabilità dell’équipe; verificare coperture assicurative; ricostruire tecnicamente le cause alternative; evitare difese basate su supposizioni non documentate.

La lezione pratica della sentenza

Il Tribunale di Siena n. 192/2026 mostra che la cartella clinica non è un adempimento burocratico accessorio. È uno strumento probatorio centrale. Se la documentazione è lacunosa proprio sul passaggio che dovrebbe spiegare l’evento avverso, l’incertezza non può essere scaricata sul paziente quando la struttura aveva il dovere di registrare quei dati.

Conclusioni

La sentenza conferma una regola netta: nella responsabilità sanitaria la cartella clinica incompleta non determina automaticamente la colpa, ma non può nemmeno danneggiare il paziente sul piano della prova. Nel caso concreto, l’assenza di dati puntuali sull’episodio ipossico ha impedito a struttura e sanitari di dimostrare una causa alternativa e l’adeguatezza della gestione. Il risultato è stato il riconoscimento della responsabilità e di un risarcimento superiore a un milione di euro.

Spazio pubblicitario

Percorsi principali

Le pagine principali raccolgono gli approfondimenti dello Studio per materia e aiutano a seguire un percorso ordinato tra gli articoli collegati.

Pagina principale Lavoro

Lavoro

Licenziamenti, dimissioni, retribuzioni non corrisposte e contestazioni disciplinari: situazioni in cui i termini decorrono subito e le decisioni dei primi giorni pesano sul risultato finale.

Pagina principale Famiglia

Famiglia

Separazione, affidamento dei figli e mantenimento: scelte che incidono sulla vita quotidiana e che richiedono accordi chiari, sostenibili nel tempo e verificabili.

Pagina principale Casa e immobili

Casa e immobili

Sfratti, vizi dell'immobile e controversie condominiali: questioni in cui contano i termini di denuncia, la documentazione tecnica e la corretta gestione delle comunicazioni.

Pagina principale Impresa

Impresa

Contratti, crediti insoluti e responsabilità: la tutela dell'impresa passa dalla qualità dei documenti e dalla rapidità con cui si interviene sulle posizioni critiche.

Pagina principale Debiti e crediti

Debiti e crediti

Decreti ingiuntivi, pignoramenti e piani di rientro: che si sia creditori o debitori, i margini di manovra dipendono dal momento in cui ci si attiva.

Pagina principale Risarcimenti

Risarcimenti

Sinistri stradali, danno alla persona e responsabilità civile: il risarcimento si costruisce sulla documentazione raccolta fin dai primi giorni.

Pagina principale Penale

Penale

Difesa dell'indagato e dell'imputato, denunce e querele: nel procedimento penale i termini sono brevi e ogni dichiarazione ha conseguenze immediate.

Pagina principale Banche e finanza

Banche e finanza

Mutui, finanziamenti e rapporti bancari: tassi, spese e condizioni applicate possono differire da quanto pattuito e meritano una verifica tecnica sui documenti.

Pagina principale Crisi d'impresa

Crisi d'impresa

Sovraindebitamento, ristrutturazioni e procedure concorsuali: strumenti che tutelano l'imprenditore e la persona quando vengono attivati per tempo.

Assistenza a Spinea e Venezia

Dalla sede di Spinea lo Studio segue clienti di Venezia, Mestre e della Città metropolitana. Le pagine territoriali raccolgono i servizi e gli approfondimenti collegati alle principali materie.

Seguici sui social

Ogni situazione è diversa dalla pagina che la descrive.

Racconta il tuo caso