Il caso concreto: grave danno neurologico dopo un episodio ipossico durante un intervento
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 192 del 3 aprile 2026, ha deciso una controversia relativa a un grave danno neurologico insorto durante un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Nel corso dell’operazione si era verificato un episodio di desaturazione di ossigeno seguito da un danno cerebrale permanente. Il problema decisivo era stabilire se struttura, chirurgo e anestesista avessero correttamente gestito l’evento e, soprattutto, come dovesse essere valutata una cartella clinica che non consentiva di ricostruire con precisione tempi, durata e modalità della crisi intraoperatoria.
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Perché la cartella clinica era decisiva
La documentazione non indicava in modo chiaro quando fosse iniziata la desaturazione, quanto fosse durata e quali manovre fossero state compiute nell’immediatezza. Questa lacuna impediva una verifica piena della tempestività dell’intervento sanitario. Il Tribunale ha quindi applicato il principio secondo cui la difettosa tenuta della cartella non può tradursi in uno svantaggio probatorio per il paziente.
La responsabilità della struttura è contrattuale
Per i fatti esaminati, anteriori alla piena operatività della legge Gelli-Bianco, il Tribunale ha qualificato come contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e dei sanitari coinvolti. Il paziente deve provare il rapporto, il danno e allegare un inadempimento astrattamente idoneo a provocarlo; spetta poi al debitore dimostrare l’esatto adempimento o l’irrilevanza causale dell’eventuale inadempimento.
L’art. 1218 c.c.
L’art. 1218 c.c. costituisce il riferimento generale per la responsabilità contrattuale. Nel contenzioso sanitario ciò significa che, una volta allegata una condotta astrattamente idonea a causare il danno, struttura e sanitari devono offrire una spiegazione tecnica credibile dell’evento e dimostrare che il danno sia dipeso da causa non imputabile.
La responsabilità per fatto degli ausiliari
L’art. 1228 c.c. consente di ricondurre alla struttura anche l’attività dei professionisti di cui essa si avvale nell’esecuzione della prestazione. Il paziente non deve quindi ricostruire l’organizzazione interna della clinica per individuare ogni singolo passaggio: la struttura risponde nell’ambito del rapporto contrattuale per l’attività sanitaria complessivamente erogata.
Il paziente non deve provare ogni dettaglio tecnico impossibile da conoscere
La sentenza valorizza il principio di vicinanza della prova. Il paziente non può essere gravato dell’onere di dimostrare fatti che solo la struttura avrebbe potuto documentare correttamente. Quando il dato decisivo avrebbe dovuto risultare dalla cartella clinica, l’assenza di registrazione non può premiare chi aveva il dovere di annotarlo.
Le lacune documentali non equivalgono automaticamente a responsabilità
Il Tribunale non afferma che ogni cartella incompleta comporti automaticamente la condanna. La lacuna assume rilevanza quando impedisce di verificare proprio il fatto controverso e quando la parte sanitaria, per tale ragione, non riesce a dimostrare una causa alternativa o l’adeguatezza della propria condotta.
La prova presuntiva diventa quindi centrale
Quando la prova diretta è resa impossibile da una documentazione incompleta, il paziente può ricorrere a presunzioni. Il giudice deve comunque partire da fatti noti e costruire un ragionamento logico coerente. La cartella lacunosa non sostituisce il nesso causale, ma può incidere sulla possibilità dei sanitari di dimostrare una diversa causa dell’evento.
Il nesso causale resta un passaggio autonomo
La presenza di un errore o di una cartella incompleta non basta, da sola, a fondare il risarcimento. Occorre sempre dimostrare che la condotta contestata abbia avuto un ruolo causale nell’insorgenza o nell’aggravamento della lesione. Nel caso concreto la CTU ha ritenuto compatibile il grave danno neurologico con l’episodio ipossico verificatosi durante l’intervento.
La CTU ha avuto un ruolo decisivo
La consulenza tecnica ha ricostruito l’evento e valutato le possibili cause alternative. Proprio l’assenza di una documentazione completa sui tempi della desaturazione e sulle manovre eseguite ha impedito ai convenuti di dimostrare che l’ipossia fosse dipesa da una causa inevitabile o estranea al loro operato.
Il collegamento con la cartella clinica incompleta
Sul tema è utile Cartella clinica incompleta: come incide sull’onere della prova, che approfondisce il rapporto tra documentazione sanitaria, vicinanza della prova e presunzioni.
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Il collegamento con la responsabilità sanitaria
È pertinente anche Responsabilità sanitaria: la domanda è valida anche senza indicare in dettaglio la colpa del medico. Tribunale di Napoli n. 10095/2026, che aiuta a distinguere allegazione dell’inadempimento e successiva prova tecnica.
La posizione del chirurgo
Il chirurgo non è stato valutato soltanto sulla base dell’esito negativo dell’intervento. Il giudizio ha riguardato le condotte concretamente esigibili, la collaborazione con l’équipe e la gestione dell’evento critico. In responsabilità sanitaria il risultato sfavorevole non equivale automaticamente a colpa: servono sempre condotta, nesso e danno.
La posizione dell’anestesista
L’anestesista era centrale nella gestione dell’episodio di desaturazione. Il Tribunale ha verificato se la vigilanza intraoperatoria e la risposta alla crisi fossero state adeguate. L’assenza di annotazioni puntuali sui parametri e sui tempi ha reso particolarmente difficile per la difesa sanitaria dimostrare la tempestività e correttezza dell’intervento.
La posizione della struttura
La struttura sanitaria risponde non solo dell’attività dei singoli professionisti, ma anche dell’organizzazione complessiva del servizio: protocolli, tracciabilità, conservazione della documentazione e coordinamento dell’équipe. Una cartella incompleta può quindi riflettere anche una carenza organizzativa.
La prescrizione verso più responsabili
La sentenza affronta anche la solidarietà tra struttura e sanitari. Quando più soggetti sono obbligati in solido, l’atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno può produrre effetti anche verso gli altri condebitori solidali, secondo le regole generali.
L’art. 2055 c.c.
L’art. 2055 c.c. disciplina la responsabilità solidale quando il medesimo danno è imputabile a più persone. Nel settore sanitario, la solidarietà può operare tra struttura e professionisti, ferma restando la successiva ripartizione interna della responsabilità.
Il regresso tra struttura e sanitari
Nel caso concreto la struttura aveva chiesto di essere manlevata dai medici. Il Tribunale ha ripartito la responsabilità interna senza trasferire automaticamente tutto il peso sui singoli professionisti. La struttura può rispondere anche per profili propri di organizzazione e gestione del rischio clinico.
La responsabilità solidale non significa responsabilità identica
Verso il paziente più soggetti possono essere tenuti per l’intero, ma nei rapporti interni la ripartizione può essere diversa. Per stabilire le quote occorre considerare il peso causale delle singole condotte e l’eventuale contributo organizzativo della struttura.
Il danno biologico
La paziente aveva riportato conseguenze neurologiche gravissime. Il Tribunale ha proceduto alla liquidazione del danno biologico tenendo conto dell’invalidità permanente, delle componenti temporanee e delle condizioni pregresse. La quantificazione deve separare il danno già presente da quello effettivamente prodotto dall’illecito.
Preesistenze e danno differenziale
Quando il danneggiato presenta menomazioni pregresse concorrenti, il giudice deve prima stimare l’invalidità complessiva e poi quella preesistente, convertendo entrambe in valore monetario e calcolando la differenza. Questo evita di attribuire al responsabile conseguenze che non dipendono dall’evento sanitario.
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