Introduzione
Esiste una percentuale minima che il consumatore deve offrire ai creditori perché il piano possa essere omologato? La risposta, alla luce della Cassazione n. 28013 del 26 settembre 2022, non può essere ridotta a un numero fisso. La Corte ha affrontato un caso in cui ai creditori chirografari era stata proposta una soddisfazione del 3,82% e ha ritenuto legittimo il controllo del giudice sulla cosiddetta “causa concreta” del piano.
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La decisione non stabilisce che sotto una determinata percentuale ogni piano sia automaticamente inammissibile. Afferma invece che la finalità di ristrutturazione dei debiti deve coniugarsi con quella di soddisfazione dei crediti. Il giudice deve quindi verificare se, nelle condizioni concrete, la proposta realizzi realmente entrambe le funzioni.
Il caso esaminato
Il debitore aveva proposto un piano del consumatore ai sensi della legge n. 3/2012. Il Tribunale aveva negato l’omologazione ritenendo eccessivamente esigua la percentuale destinata ai chirografari, pari al 3,82%, anche in relazione alla situazione professionale e alle potenzialità reddituali future del proponente. Il reclamo era stato rigettato e la vicenda era giunta in Cassazione.
Il decreto di rigetto del reclamo può essere definitivo
La Corte ha innanzitutto affermato che il decreto con cui il Tribunale rigetta il reclamo avverso il diniego di omologazione del piano può avere carattere decisorio e definitivo rispetto alla specifica proposta sottoposta al giudice. Il provvedimento, infatti, definisce in modo incontrovertibile quella concreta richiesta di regolazione del sovraindebitamento alle condizioni indicate nel piano.
La “causa concreta” del piano
Il passaggio centrale riguarda la funzione del piano del consumatore. Secondo la Cassazione, non è sufficiente che il debitore presenti una costruzione formalmente idonea a ristrutturare i debiti. La proposta deve essere concretamente diretta anche alla soddisfazione dei crediti. Il controllo del giudice riguarda quindi la capacità reale del piano di realizzare la funzione economico-giuridica per cui l’istituto è previsto.
Questo controllo non coincide con la ricerca di una percentuale astratta fissata dalla legge. La minima effettività del soddisfacimento deve essere valutata nel contesto: entità complessiva dell’indebitamento, patrimonio disponibile, capacità reddituale, durata del piano, spese necessarie, grado dei crediti e confronto con le alternative.
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Il 3,82% non è una soglia legale
Il dato del 3,82% appartiene al caso concreto deciso dalla Cassazione. Sarebbe scorretto trasformarlo in una regola secondo cui ogni piano che offra una percentuale superiore è omologabile e ogni piano che offra una percentuale inferiore deve essere respinto. La Corte conferma invece che il giudice può valutare l’effettività della proposta e che tale valutazione dipende dalle circostanze specifiche.
Perché la capacità reddituale può contare
Se il debitore dispone di un reddito stabile o di concrete prospettive reddituali, il giudice può essere chiamato a verificare se la quota destinata ai creditori sia coerente con le risorse effettivamente disponibili, dopo aver salvaguardato quanto necessario al mantenimento dignitoso del debitore e della famiglia. Viceversa, in presenza di redditi molto limitati, carichi familiari elevati o patrimonio inesistente, la valutazione può essere diversa.
Fattibilità giuridica ed economica
La costruzione di un piano richiede una verifica su più livelli. Da un lato devono essere rispettate le regole giuridiche sul trattamento dei creditori, sulle prelazioni e sui requisiti soggettivi. Dall’altro occorre dimostrare che i flussi previsti siano realistici. Un piano che promette più di quanto il debitore possa pagare è destinato a fallire; un piano che destina ai creditori una quota irrisoria senza una giustificazione coerente può non realizzare la funzione richiesta dall’ordinamento.
Elementi da analizzare prima di formulare la proposta
- reddito netto attuale e sua ragionevole stabilità nel tempo;
- spese necessarie e documentate del nucleo familiare;
- presenza di immobili, veicoli, risparmi o altri cespiti;
- valore di realizzo dei beni e costi di un’eventuale liquidazione;
- ammontare e grado dei singoli crediti;
- durata sostenibile del piano;
- cause che hanno determinato il sovraindebitamento;
- eventuali variazioni reddituali prevedibili durante l’esecuzione.
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