Introduzione
La meritevolezza del consumatore è stata per anni uno dei nodi più discussi del piano del consumatore. Con l’ordinanza n. 27843 del 22 settembre 2022 la Corte di Cassazione ha chiarito, con riferimento al testo dell’art. 12-bis, comma 3, della legge n. 3/2012 anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 137/2020, chi dovesse dimostrare che l’indebitamento era stato assunto con una ragionevole prospettiva di adempimento.
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La precisazione temporale è fondamentale. Il principio non può essere estrapolato e applicato meccanicamente a ogni procedura attuale: la disciplina del sovraindebitamento è cambiata prima con la riforma del 2020 e poi con l’entrata in vigore del Codice della crisi. La sentenza resta tuttavia molto utile per comprendere l’evoluzione del concetto di meritevolezza e il modo in cui i giudici analizzano la storia dell’indebitamento.
Il principio sull’onere della prova
Secondo la Cassazione, nella versione normativa applicabile al caso gravava sul consumatore l’onere di provare tre aspetti: di essersi indebitato con la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni assunte; di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali; di essere diventato incapace di far fronte ai debiti a causa di eventi sopravvenuti e non imputabili.
Perché la Corte ha censurato la decisione di merito
Il Tribunale aveva sostanzialmente spostato sulla banca l’onere di dimostrare la non meritevolezza del debitore. La Cassazione ha ritenuto errata questa impostazione rispetto alla disciplina ratione temporis applicabile, chiarendo che era il consumatore a dover fornire la prova positiva dei presupposti richiesti dalla legge.
Che cosa significa “ragionevole prospettiva di adempimento”
Il giudizio non riguarda la capacità di prevedere il futuro con certezza. Occorre ricostruire, al momento in cui i debiti furono assunti, il rapporto tra reddito, patrimonio, spese ordinarie, carichi familiari e rate complessive. Un finanziamento che inizialmente risultava sostenibile può diventare insostenibile dopo la perdita del lavoro, una drastica riduzione del reddito o altri eventi sopravvenuti. Diverso è il caso di un indebitamento già sproporzionato alle risorse disponibili fin dall’origine.
La documentazione della storia debitoria
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Per valutare correttamente la posizione del consumatore non basta fotografare l’indebitamento nel momento in cui la crisi è ormai esplosa. Serve una ricostruzione cronologica. Occorre capire quando sono stati stipulati i finanziamenti, quale reddito esisteva in quel momento, quali debiti erano già in corso, quali eventi sono intervenuti dopo e in che misura abbiano inciso sulla capacità di pagamento.
Gli eventi sopravvenuti non imputabili
Nella disciplina esaminata dalla Cassazione assumeva rilievo anche la prova che l’impossibilità di adempiere fosse derivata da eventi sopravvenuti non imputabili. La perdita di una fonte di reddito, la cessazione di un incarico o altre circostanze oggettive possono essere rilevanti, ma devono essere documentate e collegate causalmente alla crisi finanziaria. La semplice esistenza di difficoltà economiche non sostituisce la necessità di ricostruire come e perché il debito sia divenuto insostenibile.
Il secondo principio: credito privilegiato degradato
L’ordinanza affronta anche un tema distinto ma molto importante. Quando, nelle procedure regolate dalla legge n. 3/2012, un credito privilegiato non viene integralmente soddisfatto e la parte incapiente viene degradata al chirografo, il creditore conserva per quella quota la qualità di creditore chirografario. Di conseguenza, ha diritto a concorrere alla ripartizione dell’attivo nella stessa percentuale prevista per gli altri chirografari.
Non sarebbe quindi corretto considerare la quota degradata come se cessasse di esistere. Il credito cambia collocazione per la parte non coperta dalla prelazione, ma continua a partecipare alla distribuzione secondo le regole applicabili ai chirografari.
Esempio pratico
Se un credito ipotecario è superiore al valore concretamente attribuibile al bene gravato, la parte coperta dal valore della garanzia segue il trattamento previsto per il credito privilegiato; l’eventuale parte eccedente, nei limiti e secondo le regole della procedura applicabile, viene considerata chirografaria. Questa distinzione può incidere in modo significativo sulle percentuali del piano e sul confronto con l’alternativa liquidatoria.
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