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Condominio · 25 min · 14 ottobre 2026

INFILTRAZIONI E MUFFA IN CONDOMINIO: IL COSTRUTTORE HA SBAGLIATO, MA IL CONDOMINIO DEVE RISARCIRE I DANNI?

Cassazione civile, ordinanza n. 26117 del 2 ottobre 2026: il vizio costruttivo non è caso fortuito e le infiltrazioni non rimosse si prescrivono giorno per giorno

La Cassazione, ordinanza n. 26117/2026, chiarisce che il condominio custode risponde ex art. 2051 c.c. dei danni da infiltrazioni e muffa anche se il difetto è costruttivo; l'illecito è permanente e la prescrizione decorre de die in diem.

INFILTRAZIONI E MUFFA IN CONDOMINIO: IL COSTRUTTORE HA SBAGLIATO, MA IL CONDOMINIO DEVE RISARCIRE I DANNI?

1. L'origine costruttiva del difetto non esonera il condominio custode

Con l'ordinanza n. 26117 del 2 ottobre 2026 la Corte di Cassazione civile torna su una domanda che ricorre in quasi tutte le liti per infiltrazioni e muffa negli edifici in condominio: se il danno nasce da un errore di chi ha costruito il fabbricato, il condominio può sottrarsi al risarcimento indicando il costruttore come unico responsabile? La risposta della Corte è negativa. Il condominio risponde come custode delle parti comuni ai sensi dell'art. 2051 c.c., e la circostanza che il vizio risalga alla fase di realizzazione dell'opera non costituisce di per sé caso fortuito idoneo a interrompere il nesso tra la cosa custodita e il danno.

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Il principio ha una portata pratica notevole. Il condomino che vede comparire macchie di umidità, distacchi di intonaco e muffa nel proprio appartamento non è costretto a individuare, spesso a distanza di molti anni dalla costruzione, l'impresa che ha eseguito male l'impermeabilizzazione o il sistema di smaltimento delle acque. Può rivolgersi al condominio, che ha il governo delle parti comuni e il potere di intervenire per eliminare la causa. Le eventuali responsabilità del costruttore restano sullo sfondo e possono essere fatte valere dal condominio stesso, nei limiti e nei tempi previsti dalla legge.

L'ordinanza affronta inoltre il tema della prescrizione. Le infiltrazioni che si ripetono nel tempo, per effetto di una causa non rimossa, integrano un illecito permanente: il diritto al risarcimento si prescrive giorno per giorno, a mano a mano che il danno si produce, e non a partire dal primo episodio. Anche questo profilo incide in modo diretto sulla posizione del condomino che abbia tollerato a lungo la situazione confidando in un intervento spontaneo.

2. I fatti all'origine della controversia

La vicenda decisa dalla Corte riguarda un'unità immobiliare interessata da infiltrazioni d'acqua e da fenomeni di muffa riconducibili a parti comuni dell'edificio. Il proprietario aveva agito contro il condominio chiedendo l'eliminazione della causa e il risarcimento dei danni subiti. Il condominio si era difeso sostenendo che l'origine del problema stava in un difetto costruttivo, imputabile all'impresa che aveva realizzato il fabbricato, e che quindi nessuna responsabilità poteva essergli attribuita; aveva inoltre eccepito la prescrizione, sul presupposto che le infiltrazioni si fossero manifestate molti anni prima dell'azione.

Nei gradi di merito il tema centrale era stabilire se l'origine costruttiva del vizio potesse valere come caso fortuito e da quale momento dovesse decorrere il termine prescrizionale. La Cassazione ha ricondotto entrambe le questioni ai principi consolidati in materia di custodia e di illecito permanente. Le informazioni qui riportate si limitano ai passaggi essenziali della decisione: per gli ulteriori dettagli fattuali occorre fare riferimento al testo integrale dell'ordinanza, senza ricostruzioni che la pronuncia non contiene.

Il caso è tipico. Muffe sulle pareti perimetrali, condensa nei punti di contatto con il lastrico, umidità che risale dalle fondazioni o filtra da una facciata mal sigillata: sono situazioni in cui la causa è quasi sempre in una parte comune e quasi sempre presente fin dall'origine dell'edificio. Proprio per questo la soluzione adottata dalla Corte riguarda un numero molto ampio di condomìni.

3. La responsabilità del condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c.

L'art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Per giurisprudenza costante si tratta di una responsabilità di natura oggettiva: non occorre dimostrare la colpa del custode, né una sua negligenza nella manutenzione. È sufficiente provare la relazione di custodia, cioè il potere di fatto sulla cosa, e il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.

Il condominio è custode delle parti comuni indicate dall'art. 1117 c.c. e di quelle destinate all'uso comune: tetto, lastrico solare per la funzione di copertura, facciate, muri maestri, fondazioni, colonne montanti e condutture fino al punto di diramazione verso le singole proprietà. Su queste parti esercita un potere di controllo e di intervento attraverso l'amministratore e l'assemblea. È questo potere a giustificare l'imputazione del danno: chi può e deve vigilare sulla cosa ne sopporta le conseguenze dannose.

Il danneggiato deve quindi dimostrare che l'acqua o l'umidità provengono da una parte comune e che hanno prodotto i danni lamentati. Il condominio, per liberarsi, deve dimostrare un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, che abbia da solo determinato l'evento. Sul piano probatorio la distribuzione è chiara e si coordina con la regola generale dell'art. 2697 c.c.: a ciascuna parte spetta la prova dei fatti posti a fondamento della propria posizione. Per una situazione analoga legata agli impianti si veda l'approfondimento su tubazione condominiale rotta e infiltrazioni (Tribunale di Roma n. 3659/2026).

4. Perché il vizio costruttivo non è caso fortuito

Il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode deve avere carattere di autonomia, eccezionalità e imprevedibilità rispetto alla cosa. Il vizio di costruzione, invece, è una caratteristica intrinseca della cosa stessa: l'impermeabilizzazione difettosa, la pendenza errata, il giunto mal eseguito fanno parte del bene custodito. Non provengono dall'esterno e non interrompono il rapporto tra cosa e danno; al contrario, ne costituiscono proprio la spiegazione.

La Cassazione esclude quindi che il condominio possa difendersi limitandosi a indicare l'errore del costruttore. Il custode risponde della cosa così come essa è, con i suoi difetti originari, e ha il dovere di attivarsi per eliminarli una volta che si siano manifestati. Il fatto del terzo può assumere rilievo solo se presenta le caratteristiche del caso fortuito, cosa che in genere non accade quando il terzo è colui che ha costruito la cosa molti anni prima.

Questa impostazione evita un effetto paradossale: se il vizio originario valesse come esimente, il danneggiato resterebbe senza tutela proprio nei casi più frequenti e più gravi, magari quando il costruttore è ormai cessato o fallito, oppure quando i termini per agire contro di lui sono decorsi. La responsabilità del custode garantisce invece un interlocutore certo e solvibile, chiamato a rimuovere la causa e a risarcire.

5. La responsabilità del costruttore ai sensi dell'art. 1669 c.c.

Accanto alla responsabilità del condominio resta quella del costruttore. L'art. 1669 c.c. prevede che, quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento l'opera rovina in tutto o in parte, presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta. Il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia.

Le infiltrazioni diffuse e la mancanza di un'adeguata impermeabilizzazione rientrano tradizionalmente tra i gravi difetti, perché incidono sulla funzionalità e sul godimento dell'edificio. La norma ha natura extracontrattuale e può essere invocata anche dai condomini e dal condominio, che sono aventi causa del committente originario. È una tutela forte, ma circoscritta nel tempo: dieci anni dal compimento dell'opera, un anno dalla scoperta per la denuncia, un anno dalla denuncia per l'azione.

Il rapporto tra le due responsabilità è il cuore dell'ordinanza. L'esistenza di un possibile responsabile ai sensi dell'art. 1669 c.c. non sostituisce la responsabilità del custode e non la riduce. Le due figure convivono: il condominio risponde verso il danneggiato per la custodia, il costruttore risponde per il vizio dell'opera. Sul rapporto tra condominio e impresa esecutrice si può leggere anche il caso di infiltrazioni dal lastrico, condominio e appaltatore (sentenza n. 1624/2026).

6. Il dovere di manutenzione delle parti comuni

La responsabilità per custodia si salda con il dovere di manutenzione. Il condominio deve conservare le parti comuni in condizioni tali da non arrecare danno alle proprietà individuali e ai terzi. Quando il vizio si manifesta, attraverso macchie, gocciolamenti o segnalazioni dei condomini, l'inerzia non è più giustificabile: il custode conosce, o può conoscere con l'ordinaria diligenza, la situazione pericolosa e ha gli strumenti per porvi rimedio.

È importante sottolineare che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. non dipende dalla prova di una manutenzione trascurata. Tuttavia la mancata manutenzione aggrava la posizione del condominio, rende più difficile qualsiasi difesa fondata sull'imprevedibilità e incide sulla quantificazione del danno, che cresce con il passare del tempo. Ritardare i lavori per risparmiare significa spesso spendere molto di più in risarcimenti.

Dal lato del condomino, il dovere di manutenzione del condominio si traduce nel diritto di pretendere non solo il risarcimento, ma anche l'esecuzione delle opere necessarie a eliminare la causa delle infiltrazioni. È una pretesa autonoma, che può essere fatta valere anche in via d'urgenza quando il danno è in corso e rischia di aggravarsi.

7. Le infiltrazioni come illecito permanente

Il secondo pilastro dell'ordinanza riguarda la natura del fatto illecito. Quando le infiltrazioni derivano da una causa che il custode non rimuove, il danno non si esaurisce in un singolo momento, ma si rinnova continuamente: ogni giorno in cui l'acqua continua a penetrare e la muffa a diffondersi è un giorno di nuova lesione. La condotta omissiva del custode e l'evento dannoso si protraggono insieme nel tempo.

È questa la definizione di illecito permanente. Esso si distingue dall'illecito istantaneo con effetti permanenti, nel quale la condotta si esaurisce in un unico momento e soltanto le conseguenze si prolungano. Nel caso delle infiltrazioni non eliminate, la permanenza riguarda la stessa fonte del danno, cioè la situazione della cosa custodita che il condominio mantiene in condizioni dannose.

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La qualificazione non è un esercizio teorico. Da essa dipendono il regime della prescrizione, l'individuazione del periodo risarcibile e perfino la possibilità di agire per l'eliminazione della causa anche dopo molti anni dalla prima manifestazione del fenomeno.

8. La prescrizione de die in diem ai sensi dell'art. 2947 c.c.

L'art. 2947 c.c. fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato. Nell'illecito permanente il fatto si verifica ogni giorno: la prescrizione decorre perciò de die in diem, cioè giorno per giorno, per ciascuna frazione di danno che si produce.

Ne deriva che il decorso di oltre cinque anni dalla prima infiltrazione non estingue l'intero diritto. Si prescrivono soltanto le pretese relative ai danni maturati oltre cinque anni prima dell'atto interruttivo; restano risarcibili i danni prodotti nel quinquennio precedente e quelli successivi, fino alla rimozione della causa. Il condominio che eccepisce la prescrizione deve quindi confrontarsi con questa scansione temporale e non può pretendere di azzerare la responsabilità per il solo fatto che il problema è antico.

Il diritto a ottenere l'eliminazione della causa, inoltre, non si prescrive finché la situazione dannosa persiste, perché si fonda sul permanere della lesione. Questo rende particolarmente utile, nella pratica, l'abbinamento tra domanda di condanna all'esecuzione delle opere e domanda risarcitoria.

9. La scoperta del difetto e il suo rilievo

La data in cui il difetto viene scoperto rileva soprattutto nei rapporti con il costruttore. Ai fini dell'art. 1669 c.c. la scoperta coincide con il momento in cui il danneggiato acquisisce una conoscenza sufficientemente certa della gravità del vizio e della sua riconducibilità all'opera, conoscenza che spesso si raggiunge soltanto con un accertamento tecnico. Prima di allora non decorre il termine annuale per la denuncia.

Nei rapporti con il condominio custode la scoperta ha un rilievo diverso: non segna l'inizio di un termine unico, ma documenta la conoscenza della situazione e quindi rende ancora più evidente il dovere di intervenire. Le segnalazioni del condomino, i verbali di assemblea che ne danno atto e le relazioni dei tecnici diventano prove della conoscibilità del problema e della durata dell'inerzia.

Conviene perciò datare con precisione ogni manifestazione del fenomeno, conservando fotografie con data, comunicazioni e preventivi. Una cronologia ordinata è lo strumento più efficace per gestire sia la prescrizione verso il condominio sia i termini di decadenza verso il costruttore.

10. Illecito istantaneo e illecito permanente: le differenze pratiche

Un evento singolo e circoscritto, come la rottura improvvisa di una tubazione poi subito riparata, integra di regola un illecito istantaneo: il danno si produce in un momento determinato e da lì decorre la prescrizione quinquennale, anche se le conseguenze, ad esempio le macchie sulle pareti, rimangono visibili. Le infiltrazioni cicliche dovute a un'impermeabilizzazione difettosa mai sistemata integrano invece un illecito permanente.

La distinzione richiede un accertamento in fatto. Occorre verificare se la causa sia stata rimossa e quando, se le infiltrazioni si siano ripresentate dopo eventuali interventi parziali, se il fenomeno sia legato a eventi meteorici ricorrenti. Un intervento di riparazione inefficace non fa cessare la permanenza; un intervento risolutivo, invece, segna il momento dal quale l'illecito diventa concluso e il termine inizia a decorrere per l'intero danno.

Per il difensore del condomino è essenziale impostare la domanda in modo coerente con la natura dell'illecito, allegando la persistenza della causa e chiedendo il risarcimento dei danni maturati fino all'eliminazione effettiva. Per il difensore del condominio, al contrario, è utile documentare gli interventi eseguiti e la loro efficacia.

11. Le azioni contro il costruttore e quelle contro il condominio

Il condomino danneggiato può agire contro il condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, se ricorrono i presupposti, anche contro il costruttore ai sensi dell'art. 1669 c.c. Si tratta di azioni autonome, con presupposti, termini e oneri probatori differenti. La prima è svincolata dai termini decennali e annuali previsti per l'appaltatore; la seconda richiede il rispetto di tali termini e la prova di un grave difetto dell'opera.

Il condominio, a sua volta, può agire contro il costruttore per i vizi delle parti comuni e, una volta condannato verso il condomino, può valutare un'azione di regresso o di garanzia nei confronti di chi ha realizzato l'opera difettosa. In giudizio può chiedere di chiamare in causa il costruttore, ma questa iniziativa non lo libera dalla responsabilità verso il danneggiato: al più gli consente di ottenere che il peso economico finale ricada su chi ha causato il vizio.

La scelta delle azioni va calibrata sul caso concreto: data di ultimazione dell'edificio, solvibilità dell'impresa, esistenza di garanzie assicurative, contenuto delle denunce già effettuate. Una strategia che punti solo sul costruttore, dimenticando il custode, espone il condomino al rischio di perdere ogni tutela per decorrenza dei termini.

12. La prova del nesso causale

Il punto decisivo del giudizio è quasi sempre la prova della provenienza delle infiltrazioni. Il condomino deve dimostrare che l'acqua o l'umidità derivano da una parte comune e non, ad esempio, da carenze dell'impianto interno, da condensa dovuta all'uso dell'appartamento o da un'unità sovrastante di proprietà esclusiva. La muffa, in particolare, può avere cause diverse: infiltrazione, risalita capillare, ponti termici, scarsa aerazione.

Per questo è raramente sufficiente la sola documentazione fotografica. Servono rilievi tecnici, misurazioni dell'umidità, indagini sulla stratigrafia della copertura o della facciata, verifiche sugli impianti. Il condominio, dal canto suo, può contestare il nesso dimostrando una causa alternativa riconducibile al condomino stesso, il che apre anche il tema del concorso di colpa.

Quando le possibili fonti sono più d'una, come accade con il lastrico di uso esclusivo che svolge anche funzione di copertura, la ripartizione delle responsabilità richiede un'analisi ulteriore. Sul punto è utile il caso delle infiltrazioni dal lastrico di uso esclusivo (Corte d'Appello di Roma n. 1188/2026).

13. CTU e accertamento tecnico preventivo

La consulenza tecnica d'ufficio è lo strumento principale per accertare causa, estensione e costo dei danni. Il giudice nomina un consulente che esamina i luoghi, ricostruisce l'origine delle infiltrazioni, individua gli interventi necessari e ne stima il costo. La consulenza non sostituisce l'onere di allegazione delle parti, ma consente di verificare tecnicamente i fatti allegati.

Prima della causa è possibile ricorrere all'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 696 c.p.c., quando vi è urgenza di verificare lo stato dei luoghi che potrebbe modificarsi. Ancora più utile, nelle liti condominiali, è la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall'art. 696-bis c.p.c.: il consulente accerta i fatti e tenta la conciliazione tra le parti, spesso evitando il giudizio di merito.

Il tema della prova del danno e del rapporto tra stima del consulente e fatture effettivamente sostenute è approfondito nell'analisi su danni da ripristino, CTU e fatture secondo la Cassazione n. 20161/2026. Nella pratica, un accertamento preventivo ben impostato consente anche di chiamare subito il costruttore e la sua eventuale compagnia assicurativa, rendendo opponibili a tutti le risultanze tecniche.

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14. Il ruolo dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 c.c.

L'art. 1130 c.c. attribuisce all'amministratore il compito di disciplinare l'uso delle cose comuni, di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio e di eseguire le deliberazioni dell'assemblea. Di fronte a una segnalazione di infiltrazioni l'amministratore deve attivarsi: far eseguire un sopralluogo, incaricare un tecnico, adottare i provvedimenti urgenti e portare la questione in assemblea quando servono lavori straordinari.

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Gli atti conservativi rientrano nei poteri autonomi dell'amministratore e non richiedono una previa delibera. Questo significa che l'inerzia non può essere giustificata con l'assenza di autorizzazione assembleare quando si tratta di misure urgenti volte a impedire l'aggravamento del danno. L'amministratore che trascura le segnalazioni espone il condominio a maggiori risarcimenti e può, a sua volta, essere chiamato a risponderne nei confronti del condominio.

Per il condomino è importante indirizzare le segnalazioni all'amministratore in forma scritta e tracciabile, chiedendo espressamente l'intervento e l'inserimento del tema all'ordine del giorno. Queste comunicazioni costituiscono anche la base documentale per l'eventuale azione giudiziale.

15. Il ruolo dell'assemblea ai sensi dell'art. 1135 c.c.

L'art. 1135 c.c. assegna all'assemblea il potere di deliberare sulle opere di manutenzione straordinaria, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. Il rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico, della copertura o delle facciate rientra di regola in questa categoria. La stessa norma consente all'amministratore di ordinare lavori straordinari urgenti, riferendone alla prima assemblea.

Una delibera che rinvii sine die i lavori necessari, o che li rifiuti nonostante le evidenze tecniche, non esclude la responsabilità del condominio verso il danneggiato. Anzi, documenta la consapevolezza del problema e la scelta di non risolverlo. Il condomino danneggiato può impugnare le delibere invalide e, comunque, agire in giudizio per ottenere la condanna del condominio all'esecuzione delle opere.

Il condomino danneggiato, del resto, è anche partecipante al condominio e concorre alle spese, ma questo non fa venir meno la sua qualità di terzo danneggiato rispetto alla gestione delle parti comuni. La giurisprudenza riconosce pacificamente la sua legittimazione ad agire contro il condominio.

16. I danni risarcibili

Il risarcimento comprende anzitutto il danno patrimoniale emergente: il costo per il ripristino delle superfici interne, il rifacimento di intonaci e tinteggiature, la sostituzione di pavimenti, arredi o beni danneggiati, le spese tecniche sostenute per individuare la causa. Ciascuna voce deve essere allegata e provata con documenti, perizie e, quando i lavori sono già stati eseguiti, con fatture.

Vi è poi il danno da lucro cessante, ad esempio la perdita dei canoni quando l'immobile locato diventa inutilizzabile o il conduttore recede a causa dell'insalubrità. In presenza di muffe diffuse può assumere rilievo anche il pregiudizio alla salute degli occupanti, che richiede però una specifica prova medico-legale del nesso causale e non può essere presunto dalla sola presenza dell'umidità.

La quantificazione deve tener conto della natura permanente dell'illecito: i danni si accrescono finché la causa non viene rimossa, e la domanda va formulata in modo da comprendere anche quelli successivi all'introduzione del giudizio. Una liquidazione equitativa è possibile solo quando il danno è certo nella sua esistenza ma non può essere provato nel suo preciso ammontare.

17. Il danno da mancato godimento dell'immobile

Un capitolo specifico riguarda il danno da mancato o ridotto godimento dell'immobile. Le infiltrazioni possono rendere inutilizzabili una o più stanze, imporre il trasferimento temporaneo degli occupanti, impedire la locazione o la vendita. La giurisprudenza di legittimità più recente richiede che il proprietario alleghi e provi la concreta possibilità di godimento perduta, anche attraverso presunzioni, senza automatismi.

Gli elementi utili sono di regola la destinazione dell'immobile, la sua utilizzazione effettiva prima dell'evento, le occasioni di locazione perse, la durata del pregiudizio. Il parametro di quantificazione più ricorrente è il valore locativo del bene o della porzione resa inservibile, rapportato al periodo di indisponibilità.

Le modalità di prova e di liquidazione di questa voce sono esaminate in dettaglio nel commento sul danno da mancato godimento dell'immobile (Corte d'Appello di Roma n. 1835/2026). Nei casi di infiltrazioni permanenti questa voce tende a essere la più rilevante sul piano economico, proprio perché cresce con il protrarsi dell'inerzia.

18. La solidarietà ai sensi dell'art. 2055 c.c.

Quando più soggetti concorrono a cagionare lo stesso danno, l'art. 2055 c.c. stabilisce che tutti sono obbligati in solido al risarcimento. Chi ha risarcito ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate; nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.

Nel contesto delle infiltrazioni la solidarietà può legare condominio e costruttore, oppure condominio e titolare del lastrico di uso esclusivo, o ancora condominio e impresa che abbia eseguito male un intervento di manutenzione. Per il danneggiato il vantaggio è evidente: può chiedere l'intero risarcimento a uno qualsiasi dei corresponsabili, scegliendo il più solvibile, senza dover provare la quota di ciascuno.

La ripartizione interna rimane un problema dei condebitori. Il condominio che paga può agire in regresso contro il costruttore, nei limiti in cui la sua responsabilità sia accertata e l'azione non sia preclusa. È la conferma che l'ordinanza non sposta il peso economico definitivo, ma tutela il danneggiato rispetto al rischio di non trovare un responsabile.

19. I rimedi riparatori e la tutela inibitoria

Accanto al risarcimento per equivalente, il condomino può chiedere la condanna del condominio a eseguire le opere necessarie per eliminare la causa delle infiltrazioni. È la tutela più efficace, perché interrompe la produzione del danno e fa cessare la permanenza dell'illecito. Il giudice può indicare gli interventi da eseguire sulla base della consulenza tecnica e fissare un termine.

Nei casi più gravi è possibile ricorrere al procedimento d'urgenza, quando il ritardo rischia di provocare un pregiudizio imminente e irreparabile, per esempio per la salubrità dell'abitazione o per la stabilità di elementi strutturali. Il provvedimento può ordinare al condominio l'esecuzione di opere provvisionali, in attesa della definizione del merito.

Il risarcimento in forma specifica, ossia il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, è un'ulteriore opzione, che il giudice può disporre quando non risulti eccessivamente oneroso per il debitore. La scelta tra le diverse forme di tutela dipende dall'urgenza, dalla complessità tecnica e dall'atteggiamento del condominio.

20. Le comunicazioni e l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.

L'art. 2943 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso di un giudizio e da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. Una diffida scritta, inviata all'amministratore con mezzo idoneo a provarne la ricezione, è quindi sufficiente a interrompere il termine quinquennale.

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Nell'illecito permanente l'interruzione opera per i danni già maturati nel quinquennio precedente e fa decorrere un nuovo termine. Poiché il danno si rinnova ogni giorno, è prudente reiterare la diffida nel tempo se la situazione non viene risolta e la causa giudiziale non viene introdotta. La semplice segnalazione verbale in assemblea, invece, potrebbe non essere considerata un valido atto di costituzione in mora.

La diffida deve contenere una richiesta chiara: l'indicazione del danno, della sua provenienza dalla parte comune, l'invito a eliminare la causa e a risarcire. Un contenuto generico rischia di non produrre effetti interruttivi e, soprattutto, di non costituire una base utile per la successiva fase stragiudiziale o di mediazione, obbligatoria nelle controversie condominiali.

21. La ripartizione delle spese ai sensi degli artt. 1123 e 1126 c.c.

Un profilo spesso confuso con la responsabilità è quello della ripartizione delle spese. L'art. 1123 c.c. prevede che le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni siano sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione, e che le cose destinate a servire i condomini in misura diversa comportino spese ripartite in proporzione all'uso.

L'art. 1126 c.c. disciplina il caso del lastrico solare di uso esclusivo: chi ne ha l'uso esclusivo concorre per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni, mentre gli altri due terzi sono a carico dei condomini cui il lastrico serve da copertura. Lo stesso criterio viene applicato dalla giurisprudenza anche alla ripartizione del risarcimento per i danni da infiltrazioni dal lastrico.

Il condomino danneggiato, in quanto partecipante, concorre pro quota alle spese dei lavori e, secondo il criterio di ripartizione applicabile, anche al risarcimento. Questo non riduce il suo diritto di agire, ma va considerato nella valutazione economica complessiva della lite e nella formulazione di eventuali proposte transattive.

22. Il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.

L'art. 1227 c.c. prevede che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze, e che non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Nelle cause per infiltrazioni questo è il terreno su cui il condominio può legittimamente difendersi.

Possono rilevare, ad esempio, la scarsa aerazione dei locali che ha favorito la formazione di muffa, la mancata segnalazione tempestiva del problema, il rifiuto di consentire l'accesso ai tecnici per gli interventi, la mancata adozione di semplici accorgimenti per limitare i danni ai beni mobili. Il concorso non esclude la responsabilità del custode, ma ne riduce l'entità economica.

La prova del concorso grava sul condominio. Una casistica utile, anche per comprendere come i giudici quantificano la riduzione, si trova nell'analisi su infiltrazioni in condominio e concorso di colpa (sentenza n. 446/2026). Per il condomino il consiglio è di agire con tempestività e documentare ogni misura adottata per contenere il danno.

23. Come impostare la domanda giudiziale

La domanda deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione, previsto per le controversie in materia di condominio, oppure dalla consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., che assolve anch'essa la funzione conciliativa. Nel merito, l'atto introduttivo deve allegare la proprietà o la detenzione dell'immobile, la provenienza delle infiltrazioni da parti comuni, la persistenza della causa, i danni subiti e la loro quantificazione.

È opportuno cumulare la domanda di condanna all'esecuzione delle opere con quella risarcitoria, chiedendo i danni maturati e maturandi fino all'eliminazione della causa. Se si ipotizza un concorso del costruttore o di altri soggetti, occorre valutare se convenirli direttamente, tenendo conto dei termini dell'art. 1669 c.c., o lasciare che sia il condominio a chiamarli in causa.

Nella fase istruttoria la richiesta di consulenza tecnica deve contenere quesiti precisi: individuazione della causa, sua natura originaria o sopravvenuta, interventi necessari e relativi costi, periodo di persistenza del fenomeno, entità dei danni interni e dell'eventuale riduzione di godimento. Un quesito ben formulato orienta l'intero esito della causa.

24. Conclusioni

L'ordinanza n. 26117/2026 ribadisce con chiarezza che il condominio non può trincerarsi dietro l'errore del costruttore. Il vizio originario della cosa non è un evento esterno, ma una sua caratteristica: chi custodisce la cosa ne risponde così com'è, e ha il dovere di eliminare il difetto quando si manifesta. La responsabilità del costruttore resta un rimedio aggiuntivo e una via di regresso, non uno scudo per il custode.

Il secondo principio, quello della prescrizione giorno per giorno, completa il quadro. Finché la causa non è rimossa, il diritto del danneggiato si rinnova e il tempo non lavora a favore del condominio inerte. Rimandare i lavori non estingue la responsabilità, la moltiplica.

Per chi subisce le infiltrazioni la conseguenza operativa è netta: documentare, diffidare, chiedere un accertamento tecnico e pretendere l'eliminazione della causa. Per chi amministra o rappresenta il condominio la lezione è speculare: il problema non si risolve individuando un colpevole remoto, ma intervenendo sulla parte comune e, solo dopo, recuperando le somme da chi ha costruito male.

25. Giurisprudenza e dottrina di riferimento

Il principio secondo cui la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e cede solo davanti al caso fortuito è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che da tempo afferma che il custode risponde anche dei vizi intrinseci della cosa. La qualificazione delle infiltrazioni non rimosse come illecito permanente, con prescrizione decorrente de die in diem, è parimenti costante nelle pronunce della Corte.

Sul fronte del costruttore, le Sezioni Unite hanno chiarito da tempo che la nozione di gravi difetti dell'art. 1669 c.c. comprende anche i vizi che incidono significativamente sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, come le infiltrazioni. Sul lastrico solare di uso esclusivo, le Sezioni Unite hanno ricondotto la responsabilità per i danni da infiltrazioni all'art. 2051 c.c., applicando il criterio di ripartizione dell'art. 1126 c.c.

La dottrina civilistica sottolinea la funzione di garanzia della responsabilità del custode: essa alloca il rischio sul soggetto che ha il controllo della cosa ed è in grado di prevenire il danno, lasciando ai rapporti interni tra corresponsabili la redistribuzione del costo finale. L'ordinanza in commento si colloca pienamente in questa linea.

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Fonti normative richiamate: art. 2051 c.c., art. 1669 c.c., art. 2947 c.c., art. 2943 c.c., art. 2055 c.c., art. 1227 c.c., art. 1130 c.c., art. 1135 c.c., art. 1123 c.c., art. 1126 c.c., art. 2697 c.c., art. 696 c.p.c., art. 696-bis c.p.c..

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