La gravità dell’inadempimento
La sentenza n. 111/2026 della Corte d’Appello di Torino chiarisce che la risoluzione del contratto non consegue a qualunque inadempimento. L’art. 1455 c.c. richiede una valutazione concreta della gravità, tenendo conto dell’entità della prestazione rimasta ineseguita, di quanto già adempiuto e del comportamento complessivo delle parti.
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Se l’inadempimento è contenuto rispetto alla prestazione già eseguita e il comportamento del debitore non mostra una compromissione definitiva del rapporto, la risoluzione può essere esclusa.
Accollo del mutuo non liberatorio
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La Corte affronta anche il caso dell’accollo del mutuo in una compravendita. Se la banca non libera il debitore originario, quest’ultimo resta coobbligato verso l’istituto di credito. Le vicende del mutuo possono quindi incidere sulla valutazione della gravità dell’inadempimento dell’acquirente accollante.
Perché conta il comportamento complessivo
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