Il caso deciso dalla Corte d’Appello di Milano
Con la sentenza n. 507 del 26 febbraio 2026, la Corte d’Appello di Milano ha affrontato il tema del danno psichico conseguente a un sinistro stradale, soffermandosi sia sulla prova del nesso causale tra evento traumatico e disturbo psichico sia sui criteri corretti per la liquidazione del danno e per la detrazione degli acconti già versati dall’assicurazione.
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Il caso è rilevante perché mostra come il pregiudizio psichico non possa essere né presunto né escluso automaticamente in base alla gravità delle lesioni fisiche. Il giudice deve invece valutare il quadro clinico, la sequenza temporale dei sintomi, la documentazione sanitaria e gli ulteriori elementi di prova disponibili.
Il fondamento del risarcimento: artt. 2043 e 2054 c.c.
Il principio generale del risarcimento da fatto illecito è contenuto nell’art. 2043 c.c., mentre per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli assume rilievo specifico l’art. 2054 c.c.. Una volta accertata la responsabilità per il sinistro, occorre stabilire quali conseguenze dannose siano causalmente riconducibili all’evento.
La responsabilità per il fatto non comporta infatti automaticamente il risarcimento di qualunque disturbo successivamente lamentato. Ogni voce di danno deve essere collegata al sinistro attraverso una ricostruzione causale sufficientemente solida.
Il danno psichico è una lesione dell’integrità psicofisica
Quando un disturbo psichico è clinicamente accertabile e incide in modo apprezzabile sull’integrità della persona, esso rientra nel danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c..
Non basta però una sensazione soggettiva di paura, ansia o disagio. Occorre che il disturbo presenti caratteristiche medicalmente apprezzabili e sia documentato attraverso elementi clinici coerenti con la natura e con la cronologia dell’evento traumatico.
La gravità delle lesioni fisiche non è l’unico parametro
La Corte chiarisce che l’esistenza di un danno psichico non può essere esclusa soltanto perché le lesioni fisiche non sono state particolarmente gravi. Anche un evento che non produce conseguenze fisiche eccezionali può determinare un disturbo dell’adattamento o altra patologia psichica, se la relazione causale viene dimostrata.
La valutazione deve quindi concentrarsi sull’effetto concreto del sinistro sulla persona e non su un automatismo fondato esclusivamente sulla gravità somatica delle lesioni.
La prova del nesso causale
Il problema centrale è il nesso tra incidente e disturbo. Ai sensi dell’art. 2697 c.c., il danneggiato deve provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa risarcitoria.
Nel danno psichico assumono particolare importanza la comparsa dei sintomi dopo il sinistro, l’assenza di pregresse patologie psichiatriche significative, la continuità del percorso terapeutico, i referti specialistici e le testimonianze di persone che abbiano osservato cambiamenti concreti nel comportamento del danneggiato.
La successione temporale dei sintomi
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La vicinanza temporale tra evento traumatico e comparsa dei disturbi non basta da sola a dimostrare la causalità, ma costituisce un elemento rilevante se si inserisce in un quadro clinico coerente.
Al contrario, un intervallo molto lungo tra il sinistro e il primo accesso specialistico può rendere più complessa la prova del nesso, soprattutto se nel frattempo sono intervenuti altri eventi potenzialmente idonei a spiegare la sintomatologia.
L’importanza dell’anamnesi pregressa
Per valutare correttamente il rapporto causale è necessario considerare anche la storia clinica precedente. La presenza di pregresse patologie psichiche non esclude automaticamente il risarcimento, ma impone di distinguere ciò che era già presente da ciò che è stato causato o aggravato dal sinistro.
Il medico-legale e il giudice devono quindi verificare se l’evento abbia determinato una patologia nuova oppure un peggioramento apprezzabile di una condizione preesistente.
Documentazione clinica e continuità terapeutica
Referti psichiatrici o psicologici, prescrizioni farmacologiche, certificazioni, accessi specialistici e documentazione delle terapie costituiscono elementi essenziali. La coerenza temporale e clinica del percorso aumenta l’attendibilità della ricostruzione.
Una documentazione frammentaria o iniziata soltanto in prossimità del contenzioso può invece essere oggetto di contestazione e richiedere maggiori riscontri.
Le testimonianze possono integrare la prova clinica
Le testimonianze non sostituiscono l’accertamento medico, ma possono descrivere cambiamenti osservabili: isolamento, difficoltà relazionali, alterazioni del sonno, paura di guidare, riduzione delle attività quotidiane o altre modifiche concrete successive al sinistro.
Questi elementi possono contribuire a collegare il dato clinico alla vita reale del danneggiato e a rendere più credibile la ricostruzione del pregiudizio.
Danno biologico psichico e danno non patrimoniale
Il danno psichico medicalmente accertato rientra nella componente biologica del danno non patrimoniale. La liquidazione deve evitare duplicazioni, perché non è consentito attribuire somme separate per pregiudizi che descrivono la stessa conseguenza lesiva con etichette diverse.
Occorre quindi distinguere la compromissione dell’integrità psicofisica dalle eventuali conseguenze dinamico-relazionali ulteriori, che devono essere specificamente allegate e provate se si chiede una personalizzazione del risarcimento.
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