Il caso deciso dal Tribunale di Palermo
Con la sentenza n. 4766 del 17 luglio 2026, il Tribunale di Palermo ha deciso una controversia relativa a una caduta avvenuta su una strada comunale, riconoscendo la responsabilità dell’ente custode ma anche un concorso colposo della persona danneggiata.
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Il giudice ha ritenuto provato il collegamento tra la caduta e una irregolarità del manto stradale, ma ha valorizzato anche la disattenzione della danneggiata, riducendo il risarcimento nella misura del 50%.
La responsabilità da cosa in custodia
La norma centrale è l’art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Nel caso di strade, marciapiedi e beni pubblici, l’ente proprietario o gestore può essere chiamato a rispondere quando la cosa presenti una situazione idonea a provocare il danno e tale situazione sia causalmente collegata all’evento.
Il danneggiato deve provare il nesso causale
La responsabilità ex art. 2051 c.c. non elimina l’onere del danneggiato di dimostrare il rapporto causale tra la cosa e l’evento. È necessario provare che la caduta sia effettivamente riconducibile alle condizioni del bene custodito.
Il principio generale dell’art. 2697 c.c. impone infatti a chi agisce per il risarcimento di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Nel caso concreto il difetto della strada era rilevante
Il Tribunale ha accertato una carenza di manutenzione del manto stradale in corrispondenza di un tratto destinato al passaggio pedonale, dove era presente un rilievo privo di segnalazione.
La testimonianza acquisita ha consentito di collegare la caduta alle condizioni della strada, fornendo al giudice un elemento decisivo per affermare la responsabilità dell’ente custode.
Responsabilità del custode e concorso di colpa possono coesistere
La presenza di un difetto della strada non esclude che anche il comportamento della vittima abbia contribuito all’evento. È questo il punto centrale della sentenza.
Il sistema dell’art. 2051 c.c. consente infatti di distinguere tra responsabilità del custode e comportamento del danneggiato, valutando separatamente l’incidenza causale di ciascuno.
Art. 1227 c.c. e concorso del danneggiato
L’art. 1227 c.c. prevede che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento sia diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Applicato alla responsabilità da custodia, il principio consente al giudice di ridurre il risarcimento quando la condotta della vittima abbia contribuito causalmente alla produzione dell’evento.
Il concorso di colpa non esclude necessariamente il risarcimento
La sentenza mostra con chiarezza che il comportamento imprudente del danneggiato non comporta sempre il rigetto integrale della domanda.
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Quando la condotta della vittima incide solo in parte sull’evento, il giudice può riconoscere la responsabilità del custode e ridurre proporzionalmente il risarcimento.
Quando la condotta della vittima può interrompere il nesso causale
In situazioni più gravi, il comportamento del danneggiato può assumere una rilevanza tale da integrare il caso fortuito e interrompere completamente il nesso causale tra la cosa e il danno.
La distinzione dipende dall’intensità causale della condotta: semplice concorso quando il comportamento contribuisce all’evento; esclusione della responsabilità quando il comportamento diventa causa autonoma e sufficiente del danno.
La visibilità del pericolo
Uno degli elementi più importanti è la percepibilità del pericolo. Il giudice valuta se il difetto fosse visibile, segnalato, illuminato e ragionevolmente evitabile da una persona che proceda con ordinaria attenzione.
La maggiore evidenza dell’ostacolo può aumentare l’incidenza della condotta del danneggiato, mentre un’insidia poco percepibile può rafforzare la responsabilità del custode.
La prevedibilità dell’ostacolo
Non conta soltanto la visibilità materiale, ma anche la prevedibilità del rischio in relazione al luogo e alle condizioni concrete.
Un difetto inatteso in un percorso normalmente destinato ai pedoni può essere valutato diversamente da un ostacolo evidente in un contesto che richiede maggiore prudenza.
La posizione del Comune come custode
Il Comune, quale proprietario o gestore della rete viaria, è tenuto a esercitare i poteri di controllo, manutenzione e segnalazione connessi alla custodia.
Nel caso deciso, il Tribunale ha attribuito rilievo proprio alla mancata manutenzione e alla mancata segnalazione del rilievo presente sul tratto di carreggiata.
Art. 2043 c.c. e responsabilità aquiliana
La responsabilità per danni da insidia stradale può essere letta anche alla luce dell’art. 2043 c.c., che disciplina il risarcimento del danno ingiusto cagionato con dolo o colpa.
La sentenza richiama il principio per cui il comportamento colposo del danneggiato può incidere sulla causalità anche quando la fattispecie venga ricondotta alla responsabilità aquiliana.
La prova fotografica dello stato dei luoghi
Nelle controversie per cadute su strada le fotografie possono essere decisive, soprattutto quando documentano il punto esatto, l’ampiezza del difetto, l’assenza di segnalazione e le condizioni di visibilità.
È preferibile acquisirle il prima possibile, perché manutenzioni, lavori o semplice usura possono modificare rapidamente lo stato dei luoghi.
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