Uscita autonoma: non è una semplice liberatoria
L’uscita autonoma degli alunni minorenni richiede di distinguere il periodo nel quale opera l’obbligo di vigilanza della scuola dal momento successivo in cui il minore, sulla base di una valida autorizzazione, può lasciare l’istituto. La questione non si risolve con una formula generica di esonero: contano età, autonomia, percorso, condizioni ambientali e contenuto dell’autorizzazione.
Spazio pubblicitario
Il quadro attuale deriva soprattutto dall’art. 19-bis del d.l. 148/2017, convertito dalla l. 172/2017. La norma consente ai genitori, tutori e affidatari dei minori di 14 anni di autorizzare l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma al termine delle lezioni, tenendo conto dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto.
Responsabilità scolastica e vigilanza
art. 2048 c.c. disciplina la responsabilità connessa alla vigilanza. Nei danni subiti dall’alunno assume rilievo anche il rapporto instaurato con l’istituto e la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di protezione. art. 1218 c.c. pone a carico del debitore che non esegue esattamente la prestazione l’obbligo risarcitorio, salvo la prova della causa non imputabile.
Occorre individuare il momento esatto in cui l’alunno ha cessato di essere affidato all’istituto. Un incidente nel cortile, durante una procedura di consegna o prima del completamento dell’uscita non è giuridicamente sovrapponibile a un investimento avvenuto dopo che il minore è legittimamente uscito in autonomia.
Effetti dell’autorizzazione
L’autorizzazione prevista dalla legge consente l’uscita autonoma e produce l’esonero previsto dall’art. 19-bis nei limiti della disciplina. Non è però una rinuncia preventiva a qualsiasi tutela e non sana eventuali condotte anteriori, omissioni organizzative autonome o un’applicazione dell’autorizzazione diversa dai suoi presupposti.
La scuola deve applicare procedure coerenti con il regolamento e con le condizioni concrete. Età e autonomia non sono formule decorative: sono elementi che il legislatore richiama espressamente.
Giurisprudenza: correggere i vecchi riferimenti
Spazio pubblicitario
Il vecchio articolo indicava Cass. n. 3074/2019. Il riferimento corretto, richiamato nel dibattito parlamentare sull’uscita scolastica, è Cass. civ. n. 3074/1999, relativa alla durata del dovere di sorveglianza. Anche il numero 21593 richiede attenzione: Cass. civ. n. 21593/2017 riguarda il tema scolastico, mentre Cass. pen. n. 21593/2007 riguarda sicurezza sul lavoro. La migrazione non deve riprodurre citazioni errate.
La disciplina del 2017 ha modificato il quadro rispetto ai precedenti anteriori. I precedenti storici restano utili per comprendere il confine della vigilanza, ma vanno coordinati con la norma oggi vigente.
Se il minore viene investito
La ricostruzione deve essere cronologica: orario di fine lezione, luogo dell’uscita, momento dell’incidente, distanza dalla scuola, modalità di uscita, autorizzazione e soggetti presenti. Solo dopo si può stabilire se l’evento appartenga ancora alla sfera della vigilanza scolastica o alla circolazione stradale successiva.
Quando sussiste responsabilità, art. 1223 c.c. e art. 2056 c.c. aiutano a delimitare le conseguenze risarcibili. Servono prova del danno e nesso causale: la gravità dell’evento non sostituisce l’accertamento dei presupposti.
Concorso causale e comportamento del danneggiato
art. 1227 c.c. disciplina il concorso colposo e, tramite l’art. 2056, opera anche nella responsabilità extracontrattuale. Nel caso di un minore la valutazione della condotta deve essere rapportata all’età e alla capacità concreta, senza trasferire automaticamente su di lui il parametro dell’adulto.
Anche la condotta del conducente e di altri soggetti può concorrere all’evento. La presenza di più possibili responsabili rende ancora più importante evitare conclusioni automatiche fondate soltanto sul fatto che l’incidente sia avvenuto vicino alla scuola.
Spazio pubblicitario











