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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 31/08/1995

Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

Abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: apolidi e criterio della residenza

L’art. 29 sostituiva, per l’apolide, il criterio della residenza a quello della legge nazionale quando le disposizioni precedenti richiedevano l’applicazione della legge nazionale. La norma colmava la lacuna inevitabile derivante dall’assenza di cittadinanza. È stata abrogata dalla riforma del 1995, che ha introdotto una disciplina più articolata della legge applicabile agli apolidi e ai rifugiati. La disposizione conserva rilievo storico e mostra il passaggio dal criterio della cittadinanza a criteri territoriali o personali alternativi quando la cittadinanza manca.

Ratio

La ratio era evitare l’impossibilità di individuare la legge personale dell’apolide sostituendo alla cittadinanza il criterio della residenza.

Questioni interpretative

La disciplina attuale va ricostruita attraverso la L. 218/1995, le convenzioni internazionali e l’art. 10 Cost.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 10; L. 31 maggio 1995, n. 218.

Norme collegate

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