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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 31/08/1995

Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.

Abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: territorialità delle leggi penali e di pubblica sicurezza

L’art. 28 affermava l’obbligatorietà territoriale delle leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica per chiunque si trovasse nel territorio dello Stato. La disposizione è stata abrogata nel 1995. Il principio di territorialità della legge penale trova oggi disciplina nel codice penale e nelle norme speciali, mentre la materia di polizia e sicurezza pubblica segue il quadro legislativo vigente. Il valore dell’articolo è quindi storico e sistematico.

Ratio

La ratio era affermare la soggezione territoriale alle norme penali e di sicurezza pubblica, indipendentemente dalla cittadinanza del destinatario.

Questioni interpretative

Per la disciplina vigente occorre fare riferimento al codice penale e alla legislazione speciale, non all’articolo abrogato.

Disposizioni collegate

Codice penale art. 3; L. 31 maggio 1995, n. 218.

Norme collegate

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