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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 31/08/1995

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

Abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: esclusione del rinvio nel vecchio diritto internazionale privato

L’art. 30 escludeva il rinvio: quando la norma italiana di conflitto richiamava una legge straniera, si applicava il diritto materiale di quell’ordinamento senza tener conto dell’eventuale rinvio da esso operato verso un’altra legge. La riforma del 1995 ha modificato profondamente questa impostazione, ammettendo in determinate ipotesi il rinvio previsto dal diritto internazionale privato straniero. Il confronto tra il vecchio art. 30 e la disciplina successiva mostra uno dei cambiamenti più significativi introdotti dalla riforma del diritto internazionale privato.

Ratio

La ratio originaria era semplificare il funzionamento delle norme di conflitto ed evitare catene di rinvii tra ordinamenti.

Questioni interpretative

La disposizione è abrogata; l’attuale disciplina del rinvio deve essere ricercata nella L. 218/1995.

Disposizioni collegate

L. 31 maggio 1995, n. 218.

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