Art. 7 c.c.

Tutela del diritto al nome

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo I — Delle persone fisiche

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Dispositivo — testo vigente

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Tutela giudiziale del nome

L’art. 7 protegge il titolare contro la contestazione del diritto al nome e contro l’uso indebito da parte di terzi quando ne possa derivare pregiudizio. La tutela è inibitoria: l’interessato può chiedere la cessazione del fatto lesivo. Resta inoltre possibile il risarcimento del danno quando ricorrano i relativi presupposti. Il giudice può ordinare anche la pubblicazione della sentenza, misura destinata a ristabilire pubblicamente la corretta identificazione della persona. La tutela del nome opera sia rispetto alla sua usurpazione sia rispetto a usi idonei a creare confusione o pregiudizio all’identità personale.

Ratio

La ratio è proteggere il nome quale segno identificativo della persona e componente dell’identità personale.

Questioni interpretative

Occorre distinguere contestazione del diritto, uso indebito e danno risarcibile, verificando in concreto il pregiudizio o il rischio di pregiudizio.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 6, 8 e 9.

Fonti del commento

Norme collegate

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