Art. 8 c.c.

Tutela del nome per ragioni familiari

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo I — Delle persone fisiche

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Dispositivo — testo vigente

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Tutela del nome per ragioni familiari

L’art. 8 estende la legittimazione alla tutela del nome anche a chi non porti personalmente il nome contestato o usato indebitamente, purché abbia un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di protezione. La disposizione riconosce che il nome può avere una dimensione familiare oltre che individuale. L’interesse ad agire deve essere concreto e collegato al rapporto familiare, non meramente astratto o simbolico.

Ratio

La ratio è consentire la protezione del nome anche quando l’offesa incida sull’identità o reputazione familiare di soggetti diversi dal diretto titolare.

Questioni interpretative

Il nodo applicativo è la verifica dell’esistenza di un interesse familiare concreto e meritevole di tutela.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 6 e 7.

Fonti del commento

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