Art. 9 c.c.

Tutela dello pseudonimo

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo I — Delle persone fisiche

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Dispositivo — testo vigente

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Pseudonimo e tutela dell’identità

L’art. 9 estende allo pseudonimo la tutela prevista per il nome quando esso abbia acquistato, attraverso l’uso, un’importanza equivalente a quella del nome. Non ogni soprannome o denominazione occasionale è quindi protetto allo stesso modo. Occorre che lo pseudonimo abbia raggiunto una capacità identificativa stabile, tale da collegare pubblicamente quella denominazione alla persona. La tutela si applica secondo il modello dell’art. 7, quindi anche attraverso azioni dirette a far cessare l’uso lesivo.

Ratio

La ratio è proteggere forme di identificazione personale diverse dal nome anagrafico quando abbiano assunto una funzione sociale equivalente.

Questioni interpretative

La questione centrale è stabilire quando lo pseudonimo abbia acquisito sufficiente notorietà e funzione identificativa.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 7.

Fonti del commento

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