Art. 6 c.c.

Diritto al nome

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo I — Delle persone fisiche

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Dispositivo — testo vigente

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Diritto al nome e identità personale

L’art. 6 riconosce a ogni persona il diritto al nome attribuito secondo la legge. Il nome, comprensivo di prenome e cognome, svolge una funzione identificativa ma costituisce anche elemento essenziale dell’identità personale. Nel sistema costituzionale il diritto al nome si collega agli artt. 2 e 3 Cost. e alla tutela della dignità e dell’identità della persona. La disciplina del cognome ha subito un’evoluzione particolarmente significativa per effetto della giurisprudenza costituzionale, che ha progressivamente superato automatismi fondati sulla prevalenza paterna. Le modifiche, aggiunte e rettifiche del nome restano soggette alle procedure previste dalla legge sullo stato civile.

Ratio

La ratio è garantire identificazione giuridica, continuità dell’identità personale e protezione contro modificazioni arbitrarie del nome.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano attribuzione e modifica del cognome, tutela dell’identità personale e bilanciamento con interessi familiari e pubblici.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2 e 3; codice civile artt. 7, 8 e 9.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 131/2022del 27/04/2022Decisione chiave

La regola dell’attribuzione automatica del solo cognome paterno è incompatibile con i principi di eguaglianza e identità personale; il cognome deve riflettere il paritario rilievo di entrambi i genitori.

La decisione ha completato il percorso avviato dalla giurisprudenza precedente, facendo del doppio cognome la regola generale salvo diverso accordo nei limiti consentiti dall’ordinamento.

Decisione chiave sulla disciplina contemporanea del cognome.

Corte costituzionale
Corte costituzionale — Sentenza n. 286/2016del 08/11/2016Decisione chiave

Il diritto all’identità personale del figlio e il principio di eguaglianza impongono di superare l’automatismo che impediva, in presenza di accordo dei genitori, l’attribuzione anche del cognome materno.

La Corte ha ricondotto il cognome alla sfera dell’identità personale e alla pari dignità dei genitori.

Passaggio fondamentale nell’evoluzione costituzionale della disciplina del cognome.

Corte costituzionale

Norme collegate

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