Art. 688 c.c.

Casi di sostituzione ordinaria

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità. Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 688 c.c.

COMMA 1 — SOSTITUZIONE VOLGARE Il testatore può designare un sostituto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità. La sostituzione evita che la delazione segua i meccanismi suppletivi quando si verifica l’evento previsto. COMMA 2 — ESTENSIONE PRESUNTIVA Se il testatore menziona soltanto l’impossibilità oppure soltanto la volontà di non accettare, la sostituzione si presume prevista anche per l’altro caso, salvo diversa volontà.

Ratio

Consentire al testatore di predisporre una delazione sostitutiva quando l’istituito non possa o non voglia succedere.

Questioni interpretative

La presunzione del secondo comma è superabile da una volontà testamentaria che limiti chiaramente la sostituzione a uno solo dei due eventi.

Disposizioni collegate

Artt. 674, 689 e 690 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 5487del 01/03/2024Decisione chiave

Nell’interpretazione del testamento occorre accertare l’effettiva volontà del testatore valutando congiuntamente elemento letterale e logico e rispettando il principio di conservazione; non è configurabile una sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c. quando dalla disposizione non risulti una vera chiamata sostitutiva.

La Corte ha escluso la sostituzione ex art. 688 c.c. in una fattispecie in cui il testatore aveva imposto all’erede un obbligo morale di redigere successivamente un nuovo testamento a favore di altri soggetti.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna mensile marzo 2024

Norme collegate

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