Art. 690 c.c.

Obblighi dei sostituiti

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 690 c.c.

UNICO COMMA — OBBLIGHI TRASMESSI AL SOSTITUITO Il sostituito subentra negli obblighi posti a carico dell’istituito, salvo che il testatore abbia espresso una diversa volontà o che l’obbligo abbia carattere strettamente personale.

Ratio

Assicurare continuità agli obblighi testamentari quando la delazione passa dall’istituito al sostituito.

Questioni interpretative

La trasmissione degli obblighi è esclusa per quelli personali e può essere derogata espressamente dal testatore.

Disposizioni collegate

Artt. 688, 689 e 691 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.