Art. 689 c.c.

Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più.

La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Possono sostituirsi più persone a una sola e una sola a più. La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 689 c.c.

COMMA 1 — SOSTITUZIONE PLURIMA È possibile sostituire più persone a un solo istituito oppure un solo sostituto a più istituiti. COMMA 2 — SOSTITUZIONE RECIPROCA I coeredi possono essere reciprocamente sostituiti. Se le quote originarie sono diseguali, la stessa proporzione si presume riprodotta; se concorre un ulteriore sostituto, la quota vacante è ripartita in parti uguali tra tutti i sostituiti.

Ratio

Rendere flessibile la sostituzione ordinaria quanto al numero dei soggetti e alla reciprocità tra coeredi.

Questioni interpretative

Nella sostituzione reciproca assumono rilievo proporzioni originarie e presenza di soggetti ulteriori rispetto agli istituiti.

Disposizioni collegate

Artt. 688, 690 e 691 c.c.

Norme collegate

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