Art. 687 c.c.

Revocazione per sopravvenienza di figli

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente... del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio.

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 687 c.c.

COMMA 1 — SOPRAVVENIENZA O ESISTENZA IGNORATA DI DISCENDENTI La norma disciplina la revoca di diritto delle disposizioni compiute da chi, al momento del testamento, non aveva o ignorava di avere figli o discendenti, quando successivamente emerge o sopravviene la discendenza. COMMA 2 — FIGLIO GIÀ CONCEPITO La regola opera anche se il figlio era già concepito al tempo del testamento. COMMA 3 — PREVISIONE TESTAMENTARIA La revoca non opera quando il testatore abbia espressamente regolato l’eventualità dell’esistenza o sopravvenienza di figli o discendenti. COMMA 4 — MANCATA VENUTA ALLA SUCCESSIONE Se figli o discendenti non vengono alla successione e non opera la rappresentazione, la disposizione conserva effetto. NOTA SUL TESTO Il body importato contiene un’ellissi nella formulazione del primo comma; per evitare di cristallizzare un testo normativo mutilo non viene registrata una versione corrente finché non sia ricostruito integralmente dal testo ufficiale.

Ratio

Adeguare la volontà testamentaria al radicale mutamento familiare rappresentato dall’esistenza o sopravvenienza di discendenti non considerati.

Questioni interpretative

Devono essere coordinati conoscenza della discendenza, concepimento, adozione, rappresentazione e previsione testamentaria dell’evento.

Disposizioni collegate

Artt. 467, 679 e 688 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 28043del 05/10/2023Decisione chiave

L’art. 687 c.c. ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva: il testamento redatto da chi aveva già figli e ne conosceva l’esistenza non è revocato per la successiva sopravvenienza di un altro figlio.

La pronuncia delimita rigorosamente l’ambito della revocazione per sopravvenienza di figli, richiedendo i presupposti espressamente previsti dalla disposizione.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna annuale 2023
Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 169del 08/01/2018Decisione chiave

La revocazione per sopravvenienza di figli ha fondamento oggettivo nella modificazione della situazione familiare esistente al momento del testamento e opera anche quando la filiazione sia successivamente accertata giudizialmente.

La Corte afferma che l’accertamento giudiziale della filiazione determina la modificazione familiare rilevante ai sensi dell’art. 687 c.c., anche se intervenuto dopo la morte del testatore.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna civile 2018

Norme collegate

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